Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Marche n. 321 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, dichiarata dal ricorrente e non contrastata dall’amministrazione resistente, determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse. Il giudice, una volta accertata la caducazione dell’interesse alla pronuncia, non può scendere all’esame del merito e deve limitarsi a prendere atto della cessazione della materia del contendere sul piano dell’interesse. Le spese del giudizio, ai sensi del cod. proc. amm., possono essere compensate, in tutto o in parte, quando vi sia accordo tra le parti o concorrano giustificati motivi. La declaratoria di improcedibilità presuppone che la dichiarazione del ricorrente sia effettiva e che non sussista un contrapposto interesse dell’amministrazione alla definizione del merito.
Il Fatto
La ricorrente, una società operante nel settore della lavorazione dei poliuretani, impugnava l’autorizzazione unica ambientale adottata in modifica sostanziale ai sensi del d.P.R. 59/2013 dal competente ufficio del Comune di San Ginesio, unitamente alla determina dirigenziale della Provincia di Macerata e all’allegato tecnico recante i limiti e le prescrizioni alle emissioni in atmosfera. Il ricorso era diretto contro le parti dell’atto in cui erano stati imposti specifici valori limite di emissione, con riferimento a un parametro espresso in flusso di massa e alle modalità di verifica della conformità.
Nel corso del giudizio, in data 12 marzo 2026, la ricorrente depositava una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato improcedibile e che le spese fossero compensate. La Provincia di Macerata, con memoria di pari data, prendeva atto della dichiarazione e concordava sulla compensazione. Le parti ribadivano tali posizioni nel corso della discussione orale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di carenza di interesse depositata dalla ricorrente e dell’adesione dell’amministrazione resistente. La questione non attiene quindi al merito degli atti impugnati, ma alla sussistenza dell’interesse a una decisione, venuto meno per fatto sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
La verifica del giudice si è concentrata sulla permanenza dell’interesse alla pronuncia, che costituisce condizione dell’azione. La dichiarazione della parte ricorrente, non contrastata dall’amministrazione, ha reso non più attuale la pretesa di annullamento. Il Collegio ha pertanto rilevato che la controversia non richiedeva più una definizione nel merito.
Da ciò la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La formula adottata è quella dell’improcedibilità, distinta dall’inammissibilità originaria: l’azione era stata correttamente proposta, ma è divenuta priva di oggetto per effetto della condotta processuale della stessa ricorrente.
Quanto alle spese, il Collegio ha dato rilievo all’accordo intervenuto tra le parti. La compensazione integrale è stata disposta sull’accordo delle parti, in coerenza con il potere del giudice amministrativo di regolare le spese secondo i criteri previsti dal cod. proc. amm. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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