Assegno per il nucleo familiare: il requisito reddituale è elemento costitutivo e va provato dall’interessato (Cass. civ. n. 27643/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 27643/2025, pubblicata il 16 ottobre 2025 (R.G.N. 19183/2022; udienza del 18 settembre 2025; Presidente Rossana Mancino, Relatore Luca Solaini).

Il principio di diritto

L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, convertito nella legge n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione – la cui ricorrenza deve essere provata dall’interessato – dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e della sussistenza del requisito reddituale, per cui l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

Il fatto

Un lavoratore – cittadino di Paese terzo titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e poi cittadino italiano – chiedeva il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) per gli anni 2013-2016, alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. Il Tribunale di Forlì accoglieva la domanda; la Corte di appello di Bologna, su appello dell’INPS, la respingeva per difetto di prova del requisito reddituale, riferito all’intero nucleo familiare. Il lavoratore ricorreva per cassazione con un motivo.

La motivazione

Il ricorso è inammissibile e comunque infondato. Inammissibile perché investe un accertamento di fatto – l’efficacia probatoria della documentazione reddituale – in presenza di “doppia conforme”, e non si confronta con la ratio della decisione (la mancata dimostrazione del reddito). Nel merito, l’erogazione dell’ANF presuppone l’effettivo svolgimento di attività lavorativa e il requisito reddituale, elementi costitutivi del diritto la cui prova incombe sull’interessato e va riferita all’intero nucleo familiare. Nel caso mancava la prova del reddito della parte del nucleo residente nel Paese di provenienza.

Esito: rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

Per ottenere l’assegno per il nucleo familiare, il requisito reddituale non è una mera condizione di erogazione ma un elemento costitutivo del diritto: la prova – riferita all’intero nucleo, comprese le componenti residenti all’estero – incombe sul richiedente. Una documentazione reddituale incompleta è sufficiente a far respingere la domanda.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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