Riserva di assunzione dei disabili anche nello scorrimento della graduatoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19849 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di osservare la quota di riserva prevista dalla legge n. 68 del 1999 non si esaurisce nell’assunzione dei vincitori del concorso, ma opera anche quando la pubblica amministrazione copre i posti disponibili attingendo allo scorrimento della graduatoria degli idonei. Una volta che l’amministrazione si determini a procedere a nuove assunzioni mediante scorrimento, si riattiva l’intera sequenza concorsuale disposta con l’originario bando, ivi compresa la necessità di rispettare, pro quota, la riserva in favore dei soggetti appartenenti alle categorie protette, con i requisiti di validità vigenti al momento della determinazione assunta. Ne consegue che l’idoneo collocato nella quota di riserva assume la posizione dell’avente titolo all’assunzione e, in caso di ritardata assunzione, sorge in capo all’amministrazione la responsabilità risarcitoria ex art. 1218 c.c., salvo che l’ente provi l’impossibilità della prestazione per causa ad esso non imputabile.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma aveva respinto il gravame del Ministero della giustizia avverso la pronuncia di primo grado, resa in conformità al provvedimento cautelare confermato in reclamo. Il giudice di merito aveva riconosciuto al ricorrente il diritto di essere assunto quale riservista ex lege n. 68 del 1999 nel profilo di assistente giudiziario, per effetto dei provvedimenti di scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso indetto con decreto del 18 novembre 2016.

Al riconoscimento del diritto all’assunzione si era accompagnato quello al risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni perdute dal momento in cui il diritto si era maturato sino all’effettiva assunzione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, resistiti dalla parte controricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via prioritaria il nodo dell’applicabilità della quota di riserva di cui agli artt. 3 e 7 della legge n. 68 del 1999 nell’ipotesi di assunzione per scorrimento. Il Ministero sosteneva che la riserva fosse rapportata ai soli posti messi a concorso, restando gli scorrimenti eventuali e non assoggettabili ai correlati obblighi. La Corte richiama la lettura consolidata della disciplina, che tiene conto del principio dell’accesso mediante concorso sancito dall’art. 97 Cost. e della necessità di armonizzare il collocamento mirato dei disabili con le regole del lavoro pubblico (Cass. Sez. L n. 12441 del 2016).

Il punto decisivo è il seguente: la scelta dell’amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei per scorrimento non costituisce un diritto soggettivo degli aspiranti, ma postula l’esercizio di una discrezionalità. Tuttavia, una volta assunta la decisione di coprire il posto attingendo alla graduatoria, questa equivale, a tutti gli effetti, alla determinazione di procedere a nuove assunzioni, con identificazione degli ulteriori vincitori (Cass. Sez. L n. 14732 del 2024).

Da ciò deriva che, in presenza di nuove assunzioni per scorrimento, si riattiva l’intera sequenza concorsuale e torna operante la quota di riserva, come sarebbe avvenuto ove l’amministrazione avesse bandito un nuovo concorso (Cass. Sez. U n. 16728 del 2012). L’approdo è confermato in chiave di interpretazione conforme alla direttiva 2000/78 e alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che tutelano la persona disabile anche nel corso della vita lavorativa.

Cadono, di riflesso, le censure sulla responsabilità. Accertato l’obbligo di assunzione, la posizione dell’idoneo rientrante nella quota di riserva corrisponde a quella dell’avente titolo, con conseguente configurabilità della responsabilità per ritardata assunzione ex art. 1218 c.c.. E’ l’amministrazione a dover provare l’impossibilità della prestazione per causa ad essa non imputabile.

Quanto al quantum, i giudici di merito hanno riconosciuto il risarcimento del danno — non le retribuzioni — commisurato a queste ultime, detratto l’aliunde perceptum. La doglianza sulla mancata detrazione di quanto percepibile con l’esercizio della professione forense e dell’assegno di invalidità è dichiarata inammissibile, perché non sottoposta al giudice di merito e non allegata nel ricorso nel rispetto del principio di specificità. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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