Rimessione in termini negata per illegittimità evidente e lesività immediata (TAR Emilia-Romagna n. 218 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la rimessione in termini per errore scusabile, ai sensi dell’art. 37 c.p.a., ha carattere eccezionale e deroga alla perentorietà dei termini di impugnazione: essa presuppone oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto, non già la mera convinzione soggettiva dell’interessato circa l’illegittimità dell’atto. La lesività immediata del provvedimento espulsivo non è scalfita dall’eventuale errore tecnico-giuridico commesso dall’Amministrazione nell’adozione dell’atto prima della conclusione del procedimento disciplinare: un vizio che renda l’atto illegittimo impone, al contrario, una tempestiva impugnazione, essendo il termine di decadenza volto a garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Il diniego di autotutela meramente confermativo non è impugnabile in via autonoma né è idoneo a rimettere in termini il ricorrente.

Il Fatto

Un allievo del corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato veniva espulso dal corso con decreto del Capo della Polizia del 27 giugno 2022, sul presupposto dell’avvio di un procedimento disciplinare per l’irrogazione di una sanzione più grave della deplorazione. Il procedimento disciplinare si concludeva con l’irrogazione della sanzione della deplorazione. L’interessato, dopo una richiesta di revoca respinta dall’Amministrazione con atto meramente confermativo, impugnava l’espulsione con ricorso notificato il 12 novembre 2023, oltre il termine di decadenza, chiedendo la rimessione in termini per errore scusabile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che il provvedimento espulsivo era stato notificato il 30 giugno 2022, mentre il ricorso era stato notificato il 12 novembre 2023: il ricorso risultava quindi tardivo, con la conseguente necessità di verificare la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini. L’istituto, di stretta interpretazione, richiede oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto, secondo l’insegnamento richiamato dal Collegio.

Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la configurabilità di comportamenti equivoci o contraddittori dell’Amministrazione: l’eventuale errore tecnico-giuridico nell’adozione dell’espulsione sulla base del mero avvio del procedimento disciplinare avrebbe imposto, non già giustificato l’inerzia, una tempestiva impugnazione. La immediata lesività del provvedimento espulsivo era chiaramente percepibile, e l’aspettativa di una risoluzione in autotutela non poteva superare i termini di decadenza.

Il Collegio ha inoltre osservato che il provvedimento disciplinare conclusivo era stato notificato il 28 novembre 2022 e che il ricorso era stato proposto quasi un anno dopo: la tardività sussisteva anche assumendo la sanzione disciplinare come momento di piena percezione della lesione. La richiesta di riesame del 7 marzo 2023 e il successivo diniego del 9 maggio 2023, atto meramente confermativo, non erano idonei a rimettere in termini il ricorrente, non essendo configurabile, in capo all’Amministrazione, un obbligo di rinnovare l’istruttoria su un atto divenuto inoppugnabile. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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