Borse di studio ammesse alla stabilizzazione del personale sanitario (TAR Campania n. 1567 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
I titolari di borsa di studio presso enti del Servizio sanitario nazionale possono partecipare alle procedure di stabilizzazione indette ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021, ove in possesso degli altri requisiti di accesso. La nozione di lavoro flessibile, richiamata dall’art. 4, comma 9-septiesdecies, d.l. n. 198/2022 come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, è categoria ampia, comprensiva di forme non ordinarie di rapporto, nelle quali la continuità non è elemento essenziale. L’interpretazione dei requisiti di accesso alle procedure pubbliche va condotta alla luce del favor partecipationis, purché non siano compromessi i principi di cui all’art. 97 Cost., non essendo la stabilizzazione in questione derogatoria del principio del pubblico concorso.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato alla procedura di stabilizzazione indetta dall’A.O.R.N. Cardarelli, ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021, per la copertura di due posti di dirigente farmacista. L’Azienda l’ha inserita nell’elenco degli esclusi, ritenendo che la titolarità di una borsa di studio non integrasse il requisito di cui al punto 2, lett. c), del bando.

La ricorrente ha impugnato la deliberazione di esclusione, i verbali della Commissione, la delibera di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori, formulando motivi di violazione della normativa di settore, difetto di motivazione ed eccesso di potere. Si sono costituite l’Azienda e le controinteressate, una delle quali ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione. La procedura di stabilizzazione in esame non riguarda il personale reclutato a tempo determinato a seguito di concorso, per il quale opera la giurisdizione del giudice ordinario, ma il personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario e sociosanitario assunto anche con contratti di lavoro flessibile, per il quale l’art. 4, comma 9-septiesdecies, d.l. n. 198/2022 estende l’applicazione della disciplina richiamata. La selezione ha carattere comparativo, con prova teorico-pratica e punteggio minimo, e l’interesse alla pronuncia sulla legittimità della procedura è connesso agli esiti della stessa, con efficacia caducante sugli atti successivi secondo il principio simul stabunt simul cadent.

Nel merito, il ricorso è fondato. Le Linee guida della Conferenza Stato-Regioni e la circolare regionale di stabilizzazione non escludono i titolari di borse di studio in possesso degli altri requisiti: la previsione ostativa è limitata al personale con contratti di somministrazione, a quello convenzionato e ai già titolari di contratti a tempo indeterminato. Significativamente, la stessa circolare regionale esclude i borsisti solo con riferimento alla diversa stabilizzazione ex art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017.

La tesi restrittiva dell’Amministrazione contrasta con il favor partecipationis, che impone di interpretare la disciplina delle procedure pubbliche nel senso della più ampia partecipazione. Le borse di studio perseguono la medesima finalità di accesso dei giovani al mercato del lavoro propria della stabilizzazione del precariato. L’orientamento che nega alla borsa di studio l’idoneità a costituire rapporto di pubblico impiego non è decisivo, poiché la nozione di lavoro flessibile è categoria ampia, comprensiva di forme non ordinarie di rapporto, e il contratto di ricerca può celare una sostanziale subordinazione.

Il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui l’ampio riferimento alle tipologie di contratti flessibili può ricomprendere la collaborazione coordinata e continuativa e i contratti degli assegnisti di ricerca, rilevanti nella stabilizzazione mediante procedura riservata. Non è pertinente il richiamo a una decisione del Consiglio di Stato in materia di incompatibilità tra qualifica di medico corsista con borsa di studio e incarico di dirigenza medica, riguardando fattispecie non assimilabile.

Il ricorso è dunque accolto. Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti per eccezionali ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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