Definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.: dopo il decreto di estinzione si ridiscutono le spese, non il merito (Cass. civ. n. 27841/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 27841/2025 (c.c. 8 ottobre 2025, dep. 19 ottobre 2025; R.G.N. 7399/2019) — Presidente Andreina Giudicepietro, Relatore Alberto Crivelli

Il principio di diritto

A seguito del decreto di estinzione emesso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. — per mancata presentazione dell’istanza di decisione nei quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione accelerata, equiparata alla rinuncia al ricorso — le parti conservano il potere di chiedere la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. In tale sede la Corte può verificare la regolarità del decreto di estinzione e pronunciarsi sulle spese anche in base alla soccombenza virtuale, ovvero compensarle; ove però il decreto risulti legittimamente emesso, non può essere rimesso in discussione il merito della controversia.

Il fatto

Un contribuente impugnava il silenzio-rifiuto dell’amministrazione sulla propria istanza di rimborso delle ritenute d’acconto IRPEF operate dal sostituto d’imposta. Soccombente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio-Latina (sent. n. 5524/2018), proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso, ma chiedeva l’accoglimento del quinto motivo con compensazione delle spese; ne era seguito il versamento delle somme pretese nei limiti riconosciuti.

Il 24 febbraio 2025 veniva depositata la proposta di definizione accelerata sul presupposto della manifesta infondatezza del ricorso. In assenza di istanza di decisione, con decreto dell’11 aprile 2025 veniva dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese liquidate a carico del ricorrente. Con istanza del 29 aprile 2025 la parte ricorrente chiedeva, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., la fissazione dell’udienza, domandando la riforma del decreto di estinzione nel solo punto delle spese, che riteneva dovessero essere compensate.

La motivazione

La Corte ricostruisce la nuova fattispecie estintiva introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 nell’art. 380-bis cod. proc. civ.: la proposta di definizione accelerata, ove comunicata e non seguita da istanza di decisione nel termine di quaranta giorni, determina l’estinzione, perché la mancata richiesta viene equiparata alla rinuncia al ricorso. Trattandosi pur sempre di estinzione per rinuncia, le parti conservano il potere di chiedere la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, come previsto dall’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.

Quanto all’oggetto di questa fase, l’ordinanza richiama Cass. n. 15817/2009: non si tratta di un vero rimedio impugnatorio, ma della richiesta di passaggio a una fase successiva del giudizio, in cui la controversia viene rimessa nella sua interezza alla Corte, chiamata a valutare se la pronuncia di estinzione sia stata correttamente emanata oppure se debba procedersi all’esame del ricorso. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che oggetto della fase può essere anche la verifica della soccombenza virtuale, ai fini della quantificazione delle spese e dell’individuazione di chi debba sopportarle (Cass. Sez. U. n. 19980/2014; Cass. n. 26444/2024).

Deve invece escludersi che, verificata la regolarità del decreto di estinzione — nella specie neppure discussa —, possa rimettersi in discussione il merito: per discutere il merito occorreva proporre istanza di decisione nei quaranta giorni dalla comunicazione della proposta. Nel caso concreto il decreto era stato emesso in presenza di tutti i requisiti di legge.

Sulle spese, la Corte osserva che l’estinzione ex art. 380-bis si forma per rinuncia e che le spese vanno di norma poste a carico del rinunciante; l’art. 391 cod. proc. civ., tuttavia, stabilisce che con l’estinzione la condanna «può» essere pronunciata, lasciando al giudice di legittimità la discrezionalità di compensarle. Poiché la controparte aveva chiesto l’accoglimento di uno dei cinque motivi di ricorso e aveva dato concretamente seguito al parziale rimborso richiesto, sussistevano i requisiti per la compensazione integrale.

Implicazioni pratiche

La parte che riceve una proposta di definizione accelerata e non presenta istanza di decisione non perde ogni tutela: entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione può chiedere la fissazione dell’udienza ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., anche al solo fine di ridiscutere il capo sulle spese. Il perimetro è però netto: il merito resta precluso se il decreto è regolare. Il caso mostra un’ipotesi tipica in cui la compensazione può essere ottenuta: la controparte aveva riconosciuto in parte la pretesa e vi aveva dato esecuzione. Per la difesa, la scelta tra istanza di decisione (che riapre il merito, con i rischi connessi alla manifesta infondatezza prospettata) e istanza ex art. 391 limitata alle spese va calibrata sul reale margine di contestazione.

Esito: la Corte, a modifica del decreto di estinzione, dispone l’integrale compensazione delle spese fra le parti, confermando il decreto nel resto.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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