Indennità aggiuntiva al fittavolo coltivatore: si calcola sul valore agricolo medio, senza rimborso di alberi e manufatti (Cass. 18266/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 18266/2026 del 6 giugno 2026 (R.G.N. 7079/2022; camera di consiglio del 5 marzo 2026) — Presidente Di Marzio, Relatore Reggiani.

Il principio di diritto

In materia di espropriazione, l’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 42 d.P.R. n. 327 del 2001 in favore del fittavolo, del mezzadro e del compartecipante è del tutto distinta da quella spettante al proprietario espropriato che sia anche coltivatore diretto, e va determinata in base al valore agricolo medio, che tiene conto della coltura effettuata su quella tipologia di fondo, senza che possa essere indennizzata la perdita di essenze arboree o di manufatti insistenti sul fondo, poiché l’indennità non mira a riparare perdite legate alla proprietà, ma solo a tutelare soggetti che, pur non essendo proprietari del fondo, lo coltivano direttamente e ne traggono il sostentamento.

Il fatto

Un’azienda florovivaistica in liquidazione, che conduceva in affitto (e in parte in proprietà) terreni interessati dai decreti di esproprio per il completamento della Tangenziale Nord di Milano, chiedeva l’indennità ex art. 42 T.U. espropriazione tenendo conto della perdita di essenze arboree e manufatti. La Corte d’appello di Milano riconosceva l’indennità aggiuntiva ex art. 42 in € 528.492,60, ma escludeva ogni rilievo autonomo del soprassuolo arboreo, calcolando l’indennità sul valore agricolo medio della coltura praticata. L’azienda ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la mancata computazione del valore del “soprassuolo” nell’indennizzo dell’affittuario coltivatore diretto.

La motivazione

La Prima Sezione rigetta il ricorso. L’art. 42 T.U.E. attribuisce al fittavolo, mezzadro o compartecipante — costretto ad abbandonare l’area direttamente coltivata da almeno un anno — un’indennità aggiuntiva determinata ai sensi dell’art. 40, comma 4, ciòè pari al valore agricolo medio (VAM) corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. Secondo un indirizzo consolidato (tra le altre, Cass. n. 21058/2022; Cass. n. 11464/2016; Cass. n. 25972/2024), tale indennità è autonoma rispetto a quella di espropriazione: trova fondamento nell’attività di prestazione d’opera sul terreno e nella tutela costituzionale del lavoro (artt. 35 e ss. Cost.), non va detratta da quella di esproprio e può essere oggetto di domanda autonoma.

Proprio la diversità del parametro di calcolo distingue la posizione del proprietario coltivatore da quella del terzo coltivatore: per il primo il soprassuolo rileva, nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza, ai fini dell’indennità legata alle ragioni dominicali (Cass. n. 10743/2020; Cass. n. 16075/2022); per il secondo, la determinazione richiede il solo valore agricolo medio, che già tiene conto della coltura praticata. L’indennità aggiuntiva al terzo coltivatore è comprensiva di ogni voce di danno derivante dall’abbandono del fondo; il pregiudizio legato alla perdita dei frutti pendenti potrà semmai essere fatto valere nei confronti del proprietario concedente, in forza del rapporto contrattuale (Cass. n. 2238/2007). La Corte non condivide l’orientamento isolato (Cass. n. 3952/2018) invocato dalla ricorrente, che non distingueva tra proprietario coltivatore e terzo coltivatore.

Dispositivo: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 7.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori.

Implicazioni pratiche

La pronuncia fissa un criterio netto per l’indennità del coltivatore non proprietario espropriato: il ristoro è ancorato al valore agricolo medio della coltura e non può essere ampliato per includere il valore delle piante o dei manufatti presenti sul fondo. Per l’affittuario coltivatore, le perdite legate al soprassuolo e ai frutti pendenti si recuperano — se del caso — nel rapporto con il proprietario concedente, non a carico dell’espropriante. La distinzione tra posizione dominicale e posizione del terzo coltivatore diventa così il crinale su cui impostare correttamente la domanda indennitaria.

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