Divieto di respingimento per rischio di tortura: è assoluto e non bilanciabile, neppure per esigenze di sicurezza o antiterrorismo (Cass. 23979/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 23979/2026, data di pubblicazione 23 luglio 2026 (R.G.N. 14072/2025) – Presidente Maria Acierno, Relatore Rita Elvira A. Russo.

Il principio di diritto

Il divieto di respingimento verso uno Stato nel quale la persona rischi la tortura o trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1, primo periodo, del d.lgs. n. 286/1998; art. 3 CEDU; artt. 4 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE) ha carattere assoluto e non è bilanciabile con alcun altro diritto o interesse dello Stato, comprese le esigenze di sicurezza nazionale o di lotta al terrorismo; esso opera anche nei confronti di chi sia escluso dalla protezione internazionale ai sensi degli artt. 10 e 14 del d.lgs. n. 251/2007 e della persona detenuta, e l’accertamento del rischio va compiuto all’attualità, al momento in cui la decisione di rimpatrio deve essere eseguita.

Il fatto

Un cittadino straniero, escluso in passato dalla protezione internazionale per fatti connessi ad attività terroristica ma titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 T.U.I. in ragione del rischio di ritorsioni e maltrattamenti in caso di rimpatrio, si vedeva negare dal Questore il rinnovo del titolo per la ritenuta pericolosità sociale. Adiva il Tribunale di L’Aquila per l’accertamento del proprio diritto a non essere allontanato, deducendo il rischio attuale di tortura e di trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio.

Il Tribunale respingeva il ricorso, valutando la domanda come richiesta di protezione a tutela della vita privata e familiare e rilevando l’assenza di integrazione sociale e la pericolosità dell’istante. L’interessato ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La motivazione

La Corte premette che la controversia ha ad oggetto un diritto soggettivo perfetto – il non respingimento – e non la mera legittimità del procedimento amministrativo, sicché è irrilevante la mancata acquisizione del parere della Commissione territoriale (primo motivo infondato). I motivi secondo, terzo e quarto, connessi, sono fondati nei limiti indicati.

Il divieto di respingimento verso il rischio di tortura o trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1, primo periodo, T.U.I.; art. 3 CEDU; artt. 4 e 19 della Carta UE) ha carattere assoluto e non è bilanciabile con alcun interesse dello Stato, neppure di sicurezza nazionale o di lotta al terrorismo (Corte EDU, Chahal, Saadi c. Italia, Othman; CGUE C-391/16 e C-156/23), e opera anche verso chi sia escluso dalla protezione internazionale (artt. 10 e 14 del d.lgs. n. 251/2007) e verso la persona detenuta. Va distinto dal rischio persecutorio di cui al comma 1 – che presuppone l’assenza di reati gravi – e dal diritto alla vita privata e familiare di cui al comma 1.1, terzo periodo, quest’ultimo bilanciabile con l’interesse dello Stato e fondato sull’integrazione sociale. L’accertamento del rischio va compiuto all’attualità, al momento in cui la decisione di rimpatrio deve essere eseguita. Il Tribunale ha errato trattando la domanda come richiesta di protezione per la vita privata e familiare, senza verificare il rischio attuale di tortura o trattamenti inumani.

Esito: la Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di L’Aquila, in diversa composizione, per un nuovo esame; dispone l’omissione delle generalità del ricorrente.

Implicazioni pratiche

Il divieto di respingimento verso il rischio di tortura o di trattamenti inumani o degradanti è un limite assoluto al potere di allontanamento dello Stato: non ammette bilanciamento con la pericolosità sociale o con esigenze di sicurezza e antiterrorismo, e non è escluso dalle clausole ostative degli artt. 10 e 14 del d.lgs. n. 251/2007. Va tenuto distinto dalla protezione per la vita privata e familiare, che è invece bilanciabile e legata all’integrazione. L’accertamento del rischio è attuale e può essere chiesto direttamente in sede giudiziale, anche dalla persona detenuta; il suo esito positivo comporta la trasmissione degli atti al Questore ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 25/2008.

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