Dirigenti medici e retribuzione di posizione: le «differenze sui minimi» dell’allegato 7 CCNL 2005 valgono anche per gli incarichi successivi (Cass. civ. n. 27777/2025)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 27777/2025 (c.c. 21 maggio 2025, pubbl. 17 ottobre 2025; R.G.N. 21660/2024) — Presidente Adriana Doronzo, Relatore Guglielmo Garri
Il principio di diritto
«L’allegato 7 del CCNL dell’Area dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003 del 3 novembre 2005, contenente ESEMPI SULL’APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 37 e 38 COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, non riguarda i soli Dirigenti Medici già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 i quali, nel corso del biennio 2002-2003, abbiano beneficiato dell’attribuzione, in proprio favore, di un incarico di livello superiore rispetto a quello precedentemente posseduto, ma si applica anche a quelli che tali incarichi ottengano successivamente».
Il fatto
Alcuni dirigenti medici di primo livello, con diverse specializzazioni, convenivano in giudizio l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale presso cui prestavano servizio per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire, a partire dal 1° luglio 2012, la retribuzione di posizione minima unificata spettante ai dirigenti medici con incarico ex art. 27, lett. c), del CCNL 8 giugno 2000. Decorso il quinquennio di anzianità, essi erano stati sottoposti con esito positivo alla verifica del Collegio tecnico ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL Dirigenza medica 1998-2001 e avevano ottenuto un incarico di elevata professionalità con decorrenza giuridica ed economica dal 1° giugno 2012.
Il Tribunale di Bari accoglieva parzialmente il ricorso; la Corte d’appello di Bari respingeva il gravame dell’Azienda, che proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La motivazione
La Corte d’appello aveva rigettato l’eccezione di avvenuto pagamento sollevata dall’Azienda ritenendo che la voce «differenza sui minimi» corrisposta in busta paga fosse un istituto diverso dalla retribuzione di posizione minima unificata oggetto del contendere, applicabile — secondo il giudice di merito — solo ai dirigenti già in servizio al 31 dicembre 2001 che nel biennio 2002-2003 avessero ottenuto un incarico di livello superiore.
La Cassazione giudica errata questa lettura. Dall’allegato 7 del CCNL del 3 novembre 2005 — elaborato per guidare l’applicazione dell’art. 37, comma 4, del medesimo CCNL — si evince che le «differenze sui minimi» servono proprio ad annullare le differenze di retribuzione di posizione complessiva dovute allo sviluppo di carriera nel tempo, che altrimenti non permetterebbero a dirigenti con incarichi attualmente paragonabili di ottenere analoga retribuzione. L’ipotesi III dell’allegato ne afferma espressamente l’applicabilità «anche negli altri casi in cui il dirigente (equiparato o con incarico ex art. 27 lettera c) del CCNL 8 giugno 2000) è “promosso” nel tempo ad incarico di struttura semplice e deve confrontarsi con altro dirigente già tale con il CCNL del 1996, sempre nel caso di parità di funzioni». La limitazione temporale ravvisata dalla Corte territoriale è incompatibile con la logica stessa dell’allegato 7, che serve a consentire l’agevole applicazione, anche per il futuro, dell’art. 37 CCNL.
L’eccezione di adempimento della P.A. avrebbe dunque dovuto essere valutata alla luce di tali considerazioni, eventualmente disponendo una CTU idonea ad accertare le somme che i medici avrebbero dovuto percepire secondo la contrattazione collettiva applicabile e quelle effettivamente ricevute. Gli altri tre motivi (omesso esame e travisamento probatorio sui cedolini; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; difetto di motivazione) restano assorbiti.
Implicazioni pratiche
La pronuncia incide sul contenzioso seriale in materia di retribuzione di posizione della dirigenza medica: la voce «differenza sui minimi» non può essere liquidata come emolumento estraneo alla retribuzione di posizione minima unificata sulla base del solo dato formale della busta paga. Le aziende sanitarie possono far valere in via di eccezione i pagamenti effettuati sotto questa voce; i giudici di merito devono verificarne l’incidenza sostanziale, se necessario con CTU contabile. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese di legittimità.
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