Danno da art. 2087 c.c.: il datore risponde anche oltre il mobbing per le condotte che creano un ambiente lesivo della salute (Cassazione Lavoro 20005/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 20005 del 15 giugno 2026 (R.G.N. 20320/2022) — Presidente Margherita Maria Leone, Relatore Elena Boghetich

Il principio di diritto

L’obbligo di protezione previsto dall’art. 2087 c.c., pur non configurando una responsabilità di tipo oggettivo, ha uno spettro ampio: nella tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore non rientra soltanto il mobbing, ma tutti i comportamenti datoriali che — pur privi del carattere della pluralità di azioni vessatorie e dell’intento persecutorio — siano idonei a mantenere un ambiente di stress o di grave disagio fonte di danno alla salute. Il datore di lavoro risponde, pertanto, anche dell’adozione di ripetute e ingiustificate sanzioni disciplinari nei confronti di un lavoratore già giudicato inidoneo alla mansione.

Il fatto

In sede di opposizione allo stato passivo, il Tribunale accoglieva in parte la domanda di un lavoratore nei confronti della società in amministrazione straordinaria, condannandola al pagamento del danno biologico differenziale. Pur escludendo un vero e proprio mobbing nel periodo considerato, il Tribunale valorizzava la capacità offensiva di tre dei quattro provvedimenti disciplinari adottati dalla società (uno impugnato, uno dichiarato illegittimo, due revocati dalla stessa datrice a seguito del parere dello SPISAL, che aveva giudicato il lavoratore inidoneo alla mansione), accertando, tramite consulenza tecnica, un danno permanente e un’inabilità temporanea.

Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi — ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 1218, 2087 c.c. e connessi — lamentando in sostanza che il danno fosse stato riconosciuto senza individuare l’inadempimento datoriale e il nesso causale, e ricordando che la responsabilità ex art. 2087 c.c. non è di tipo oggettivo. Il lavoratore resisteva con controricorso.

La motivazione

La Corte tratta i motivi congiuntamente e li ritiene infondati. Il giudice del merito, nell’individuare il contenuto e la portata della domanda, non è vincolato al tenore letterale degli atti, ma deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa (Cass. n. 19002/2017): l’atto di opposizione, oltre a denunciare condotte mobbizzanti, descriveva ampiamente la nocività dell’ambiente di lavoro e la correlazione con lo stato di malessere, sicché era stata correttamente ravvisata una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per le condotte datoriali. Sull’onere della prova, il lavoratore è tenuto ad allegare la condizione di pericolo insita nell’organizzazione o nelle modalità della prestazione e il nesso causale con il danno, non le specifiche norme di cautela violate; spetta al datore provare di aver adottato tutte le misure idonee a neutralizzare il rischio (Cass. n. 6984/2025).

Quanto al merito della responsabilità, la Corte ribadisce che l’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., pur non integrando una responsabilità oggettiva, ha uno spettro ampio, che ricomprende non solo il mobbing ma ogni comportamento — anche privo di pluralità di atti vessatori e di intento persecutorio — idoneo a mantenere un ambiente di stress o di grave disagio dannoso per la salute (Cass. n. 2084/2024; n. 31367/2025). Nella specie, l’adozione di ripetute e ingiustificate sanzioni disciplinari verso un lavoratore già giudicato inidoneo alla mansione integrava l’inadempimento ai doveri di protezione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese liquidate in 4.000,00 euro.

Implicazioni pratiche

La tutela dell’art. 2087 c.c. non si esaurisce nel mobbing: anche condotte datoriali prive di intento persecutorio — come sanzioni disciplinari reiterate e ingiustificate — possono fondare la responsabilità se creano un ambiente stressante lesivo della salute (il cosiddetto straining). Sul piano probatorio, al lavoratore basta allegare la condizione di pericolo e il nesso causale: è il datore a dover dimostrare di aver adottato ogni cautela idonea. Infine, il giudice qualifica la domanda per il suo contenuto sostanziale, sicché la pretesa risarcitoria non cade per il solo fatto di essere stata etichettata come “mobbing” se dagli atti emerge la deduzione di un ambiente di lavoro nocivo.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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