Cessazione della materia del contendere in materia di payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 3997 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. presuppone l’accertamento che il provvedimento impugnato abbia perso ogni possibilità di ledere l’interesse della parte ricorrente, rendendo del tutto superfluo l’esame delle censure dedotte. In tali evenienze, il giudice definisce il giudizio con sentenza, senza necessità di scrutinare il merito della controversia. La complessità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite. Tale esito processuale non implica alcuna pronuncia sulla fondatezza o infondatezza delle pretese azionate, che restano assorbite dalla sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 1356 del 28 novembre 2022, con cui è stata data attuazione al meccanismo di payback di cui all’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 per gli anni 2015-2018, nonché il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali in materia di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici. La ricorrente ha dedotto plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere avverso tali atti e, in particolare, la determinazione degli importi dovuti, quantificati per la società nella somma di Euro 2.474,91, da versare entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, con possibilità di compensazione con i crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie regionali.
Le amministrazioni intimate hanno resistito in giudizio. In prossimità dell’udienza di discussione, la società ricorrente ha depositato atto di cessazione della materia del contendere, documentando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, la parte ricorrente ha formalizzato un atto di rinuncia alla controversia ovvero ha documentato la sopravvenuta mancanza di un interesse concreto e attuale alla decisione. In tali ipotesi, l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere, che presuppone l’accertamento dell’integrale e definitiva eliminazione della lesione lamentata, con conseguente inutilità di un provvedimento giurisdizionale sul merito.
La decisione si fonda sulla natura strumentale del processo amministrativo rispetto alla tutela dell’interesse legittimo: quando l’amministrazione ha già rimosso gli effetti lesivi degli atti impugnati, o quando la parte dichiara di non avere più alcun interesse alla definizione del giudizio, la funzione giurisdizionale risulta esaurita, non essendo necessario pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti originariamente gravati.
In applicazione di tali principi, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, assorbendo ogni censura dedotta e non esaminando il merito delle questioni sollevate relative alla legittimità della determinazione regionale e delle linee guida ministeriali sul ripiano della spesa per dispositivi medici. Quanto alle spese del giudizio, la loro compensazione è stata disposta in ragione della complessità delle questioni trattate, secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. medesimo.
Il tribunale ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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