Motivazione del diniego cittadinanza può richiamare relazioni riservate (TAR Lazio n. 4004 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica è sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione, non essendo necessario indicare espressamente tutte le fonti e i fatti accertati. Il richiamo ob relationem al contenuto delle relazioni riservate degli organismi di sicurezza può soddisfare i canoni di adeguatezza della motivazione. La sussistenza dei motivi ostativi non si riduce all’accertamento di fatti penalmente rilevanti, ma si estende all’area della prevenzione, giustificandosi una prognosi di tipo probabilistico assistita da un attendibile grado di verosimiglianza. L’omessa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non inficia la legittimità del provvedimento quando questo sia destinato a essere supportato da elementi riservati, sottratti all’accesso, e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto ministeriale del 4 aprile 2019 con cui era stata respinta la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego si fondava sugli elementi emersi dall’attività info-investigativa, che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Il ricorrente deduceva la violazione dell’obbligo di motivazione e la mancata comunicazione del preavviso di diniego.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente respinto l’ennesima istanza di rinvio del difensore, rilevando che la documentazione penale che questi intendeva acquisire non avrebbe potuto incidere sulla definizione del giudizio. I motivi ostativi, infatti, non emergevano dall’ordinaria attività di pubblica sicurezza, ma dall’attività di intelligence dei servizi segreti, ontologicamente distinta dalle comuni indagini di polizia. La sussistenza di ragioni di sicurezza non si riduce all’accertamento di fatti penalmente rilevanti ma si estende alla prevenzione, e la relazione riservata era già stata visionata dal difensore.

Quanto al motivo relativo alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Collegio lo ha ritenuto infondato: l’omessa comunicazione del preavviso di diniego è giustificata dal carattere riservato delle informazioni poste a fondamento del provvedimento, alle quali non sarebbe comunque stato consentito l’accesso. In ogni caso, secondo l’orientamento applicabile ratione temporis, il mancato preavviso non inficia la legittimità dell’atto quando risulti che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Sulla dedotta carenza motivazionale, il Tribunale ha richiamato il principio per cui, nei dinieghi fondati su ragioni di sicurezza, l’atto è sufficientemente motivato quando consente di comprendere l’iter logico seguito, senza necessità di indicare tutte le fonti. L’attendibilità delle valutazioni dell’amministrazione deriva dalla provenienza istituzionale delle informazioni, raccolte e vagliate dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza nell’esercizio delle loro funzioni. Il Collegio ha evidenziato che l’interesse dello straniero a ottenere la cittadinanza è recessivo rispetto all’esigenza di garantire la sicurezza della Repubblica, che impone l’assenza di qualsiasi dubbio o ombra di inaffidabilità del richiedente.

Nella fattispecie, la relazione riservata ha rivelato che il ricorrente era noto per posizioni fondamentaliste, aveva mantenuto contatti con soggetti condannati o arrestati per terrorismo internazionale ed era coniugato con una donna, figlia di un soggetto legato al radicalismo islamico. Elementi ritenuti dal Collegio idonei a integrare il motivo ostativo di sicurezza, considerato che l’acquisto della cittadinanza potrebbe costituire presupposto per attività potenzialmente pericolose. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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