Ottemperanza al giudicato sull’assegnazione della Carta elettronica del docente (TAR Toscana n. 822 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario sia stata notificata all’Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Accertata la perdurante inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, assegna un termine per provvedere e, in caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il ritardo nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 837 del 17 settembre 2024 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire la Carta per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi o rivalutazione, e al pagamento delle spese processuali.

Il ricorrente ha domandato la corresponsione degli interessi legali, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Risulta dagli atti che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale, che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo e che la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Firenze.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Non risulta, infatti, dagli atti di causa che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata eseguita. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero, ove non abbia ancora provveduto, di dare esecuzione al giudicato, provvedendo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, a corrispondere alla parte ricorrente la somma liquidata.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute.

Il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione di quanto dovuto ha giustificato la condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento di quanto dovuto, come stabilito dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015.

Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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