Cartella di pagamento: niente sottoscrizione, motivazione per relationem sugli interessi e documenti nuovi in appello (Cass. civ. n. 27901/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 27901/2025 (c.c. 11 settembre 2025, dep. 20 ottobre 2025; R.G.N. 20697/2017) — Presidente Aldo Carrato, Relatore Federico Lume

Il principio di diritto

La cartella di pagamento, predisposta secondo il modello ministeriale ex art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, non richiede la sottoscrizione dell’esattore: la validità dell’atto dipende dalla sua inequivoca riferibilità all’organo titolare del potere di emetterlo. Quando la cartella segue un avviso di accertamento divenuto definitivo, è congruamente motivata, anche quanto agli interessi maturati, mediante il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione degli accessori (Cass. Sez. U. n. 22281/2022). Nel giudizio tributario d’appello, infine, le parti possono produrre liberamente nuovi documenti ex art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, senza la preclusione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ.

Il fatto

Un contribuente impugnava la cartella con cui Equitalia Sud s.p.a. gli chiedeva il pagamento di euro 77.415,40 a titolo di IRPEF per l’anno d’imposta 2006. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso, non risultando provata la notifica dell’avviso di accertamento prodromico. La Commissione tributaria regionale del Lazio (sent. n. 350/2017), in riforma, rigettava il ricorso del contribuente: la notifica dell’avviso era comprovata dai documenti legittimamente prodotti in appello dall’ufficio ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e le ulteriori doglianze (motivazione degli interessi, mancata notifica dell’appello al concessionario, difetto di sottoscrizione della cartella, legittimazione del sottoscrittore dell’appello) venivano respinte. Il contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi; le agenzie intimate non svolgevano attività difensiva.

La motivazione

Il primo motivo (violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992) è infondato: per costante giurisprudenza, in forza del principio di specialità ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nell’appello tributario non opera la preclusione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ.; l’art. 58, comma 2, consente di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio di primo grado e senza che occorra una causa non imputabile della mancata produzione (Cass. n. 12498/2024, n. 20613/2022, n. 29470/2021, n. 18103/2021).

Il secondo motivo, sulla motivazione della cartella quanto al calcolo degli interessi, è inammissibile per difetto di specificità; la decisione impugnata è comunque conforme alle Sezioni Unite: quando la cartella segue un atto fiscale che ha già determinato il quantum del debito e i relativi interessi, il richiamo dell’atto precedente con la quantificazione degli accessori soddisfa l’obbligo di motivazione ex art. 7 l. n. 212/2000 e art. 3 l. n. 241/1990; solo se la cartella è il primo atto con cui si reclama la pretesa per interessi deve indicarne base normativa e decorrenza, senza necessità dei singoli saggi periodicamente applicati (Cass. Sez. U. n. 22281/2022).

Il terzo motivo, sulla mancata notifica dell’appello all’agente della riscossione, è infondato: nel processo tributario con pluralità di parti resta ferma la distinzione codicistica tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, sicché, in base agli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio verso le parti il cui interesse alla partecipazione all’appello sia venuto meno (Cass. Sez. U. n. 11676/2024); il motivo neppure si confrontava con la statuizione della CTR sull’assenza di litisconsorzio necessario.

Il quarto motivo, che dalla pretesa equiparazione della cartella al precetto ricavava un obbligo di sottoscrizione, è respinto sulla base dell’orientamento consolidato: l’omessa sottoscrizione della cartella da parte del funzionario non ne comporta l’invalidità, poiché l’esistenza dell’atto non dipende dal sigillo, dal timbro o da una firma leggibile, ma dalla riferibilità inequivoca all’organo amministrativo che ne è titolare; il modello ministeriale ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo intestazione e causale (Cass. n. 31605/2019, n. 25773/2014).

Il quinto motivo, sulla firma dell’appello da parte del capo team legale su delega del direttore provinciale, è infondato: gli artt. 10 e 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 conferiscono capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’Agenzia, rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi delegata in via generale; la sottoscrizione del preposto è valida anche senza esibizione di una specifica delega, salvo che sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o l’usurpazione del potere di impugnare (Cass. n. 13908/2008, n. 6691/2014, n. 15470/2016, n. 694/2025).

Implicazioni pratiche

L’ordinanza compatta in un unico caso quattro linee difensive ricorrenti contro le cartelle — e le chiude tutte. La prova della notifica dell’atto prodromico può arrivare anche solo in appello, nel regime dell’art. 58, comma 2, applicato ratione temporis: eccepirne la tardività non paga. La contestazione sulla motivazione degli interessi richiede di descrivere puntualmente il contenuto della cartella, e comunque non ha margine quando la cartella segue un accertamento definitivo. Gli argomenti formali su sottoscrizione della cartella e delega del firmatario dell’appello erariale sono ormai sterili, salvo prova di usurpazione del potere. Per il contribuente, la partita sulle cartelle da avviso non impugnato si gioca a monte: impugnare tempestivamente l’accertamento, non confidare nei vizi formali della riscossione.

Esito: ricorso rigettato; nulla sulle spese, per il mancato svolgimento di attività difensiva delle agenzie intimate; attestati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

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