Inerenza dei costi di subappalto tra onere probatorio e congruità (Cass. civ. Sez. 5 n. 8706 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, l’inerenza del costo è nozione qualitativa, non quantitativa: la spesa attiene o non attiene all’attività d’impresa a prescindere dalla sua entità, sicché il giudizio di deducibilità non può essere condotto in termini di congruità del corrispettivo. L’onere della prova dell’inerenza grava sul contribuente ai sensi dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, ma risulta soddisfatto ove egli dimostri che la spesa attiene a beni o servizi riferibili, secondo un criterio di normalità, all’attività d’impresa; per le spese fisiologicamente riconducibili alla sfera imprenditoriale, l’onere è semplificato o addirittura assente, spettando all’Amministrazione la prova contraria. I costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono comunque deducibili dall’acquirente, anche consapevole del carattere fraudolento, ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993, salvi i limiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava avvisi di accertamento con cui rettificava i redditi di una società operante nel settore del montaggio e noleggio di ponteggi, per gli anni d’imposta 2010 e 2011, nonché i redditi di partecipazione dei soci, recuperando a tassazione costi ritenuti non inerenti. L’Ufficio contestava la deduzione di fatture emesse da una ditta subappaltatrice, caratterizzate, a suo dire, da genericità e riferite a operazioni soggettivamente inesistenti.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti dei contribuenti, ma la Commissione tributaria regionale del Piemonte, su appello dell’Ufficio, riformava la decisione, escludendo la deducibilità dei costi per mancanza di “riferimenti misurabili” idonei a correlare le prestazioni all’attività d’impresa e valorizzando l’inesistenza soggettiva delle operazioni. Avverso tale pronuncia la società e i soci proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dei principi in materia di inerenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso. Premesso che l’inerenza è nozione pre-giuridica di origine economica, essa ha ricordato che l’onere di provare l’esistenza dei fatti che danno vita ai costi deducibili grava sul contribuente, ma ha precisato che tale onere subisce una modulazione in ragione della natura della spesa. Per le spese strettamente necessarie alla produzione del reddito o fisiologicamente riconducibili alla sfera imprenditoriale — come quelle per l’acquisto di materie prime o di manufatti indispensabili — l’Amministrazione deve provare l’inesistenza del nesso di inerenza, mentre per le altre spese l’onere del contribuente può ritenersi assolto dimostrando che il bene o servizio è riferibile, secondo normalità, all’attività esercitata.
La sentenza impugnata è stata censurata sotto un duplice profilo. Da un lato, la CTR ha omesso di valutare la tipologia delle prestazioni acquisite — fornitura di manodopera e movimentazione di ponteggi — che appaiono normalmente necessarie e strumentali rispetto all’oggetto sociale, per modulare di conseguenza la ripartizione degli oneri probatori. Dall’altro, la pronuncia ha valorizzato l’assenza di “riferimenti misurabili” per contestare l’affidabilità del prezzo pattuito, introducendo surrettiziamente un giudizio di congruità della spesa, estraneo al giudizio di inerenza, salvo il caso — non ricorrente nella specie — della manifesta sproporzione tra esborso e vantaggio.
La Corte ha infine dichiarato erronea l’affermazione secondo cui l’inesistenza soggettiva delle operazioni osterebbe alla deducibilità dei costi. Richiamato il consolidato orientamento fondato sull’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993, ha ribadito che i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili anche se l’acquirente era consapevole del carattere fraudolento, restando esclusa solo la deducibilità dei costi di operazioni oggettivamente inesistenti. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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