Sanzioni tributarie su più annualità: il cumulo giuridico si applica anche in sede di riscossione, dal giudice della cartella (Cass. civ. n. 28116/2025)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 28116/2025 (c.c. 25 settembre 2025, dep. 22 ottobre 2025; R.G.N. 631/2021) — Presidente Paolo Di Marzio, Relatore Alberto Crivelli
Il principio di diritto
Quando violazioni della stessa indole sono commesse in periodi d’imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo (art. 12 d.lgs. n. 472/1997): il giudice cui è devoluta la cognizione dell’ultimo degli atti di irrogazione procede a una ricostruzione unitaria e ridetermina la sanzione unica (Cass. n. 5648/2020). La definitività di tutte o talune delle altre pronunce non è d’ostacolo: in mancanza della determinazione del cumulo giuridico, vi provvede il giudice adito per l’impugnazione del provvedimento amministrativo esecutivo della precedente pronuncia, che non può limitarsi a rimettere il calcolo all’autorità amministrativa (Cass. n. 12722/2024).
Il fatto
Con avviso notificato il 17 settembre 2002 l’Agenzia delle Entrate disconosceva a una società l’agevolazione ILOR di cui all’art. 101 del TU n. 218/1978 per l’anno d’imposta 1996, liquidando la maggiore imposta e irrogando la sanzione. Analoghi avvisi riguardavano le annualità 1995 e 1997, oggetto di separati giudizi di legittimità: quello sul 1995 (R.G. 25814/13) definito con ordinanza n. 2820/2022, che sulle sanzioni annullava la sentenza impugnata preso atto dello ius superveniens (d.lgs. n. 158/2015); quello sul 1997 (R.G. 28384/13) definito con integrale rigetto.
A seguito della sentenza di secondo grado, l’Agenzia notificava cartella di pagamento per la riscossione di ILOR, sanzioni e interessi. La CTP accoglieva il ricorso quanto alla rideterminazione delle sanzioni alla luce dello ius superveniens; la CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce (sent. n. 959/20), respingeva l’appello della contribuente, che ricorreva per cassazione — limitatamente a sanzioni e interessi — con quattro motivi. Dopo un’istanza di sospensione per accedere alla definizione agevolata della lite (l. n. 197/2022), la società vi rinunciava.
La motivazione
Il primo motivo — violazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 per mancata applicazione del cumulo giuridico in luogo di quello materiale, tenuto conto delle sanzioni già irrogate per il 1995 e il 1997 — è fondato. La CTR lo aveva respinto sostenendo che la questione andasse sollevata nel giudizio sull’avviso di accertamento e non in quello sulla cartella. La Corte ribalta l’impostazione richiamando i propri precedenti: il giudice investito dell’ultimo degli atti di irrogazione ricostruisce unitariamente la vicenda e ridetermina la sanzione unica (Cass. n. 5648/2020), e il cumulo giuridico può essere applicato anche in sede esecutiva, dopo la definitività delle pronunce, dal giudice della controversia avente ad oggetto l’atto esecutivo della precedente pronuncia (Cass. n. 12722/2024), come appunto la cartella impugnata. Il secondo motivo, sull’inesistente onere processuale di dedurre il cumulo in sede di impugnazione dell’avviso, resta assorbito.
Il terzo motivo — illegittimità della cartella per mancata illustrazione del criterio di quantificazione degli interessi — è infondato: quando la cartella segue un atto fiscale che ha già determinato il quantum del debito e i relativi interessi, è congruamente motivata con il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione degli accessori (art. 7 l. n. 212/2000; art. 3 l. n. 241/1990); solo se costituisce il primo atto della pretesa per interessi deve indicarne base normativa e decorrenza, senza necessità dei singoli saggi applicati (Cass. n. 22282/2022). Il quarto motivo, sulla stessa questione sotto il profilo costituzionale e statutario, è assorbito dal rigetto del terzo.
Implicazioni pratiche
Per il contribuente raggiunto da sanzioni per violazioni della stessa indole su più annualità, il cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. n. 472/1997 non si consuma con i giudizi sugli avvisi: può essere chiesto anche al giudice della cartella, quale atto esecutivo delle pronunce ormai definitive, e quel giudice deve provvedere direttamente al calcolo, senza rimetterlo all’ufficio. La tesi che vorrebbe la questione preclusa perché non sollevata contro l’avviso è smentita. Resta invece consolidato il regime della motivazione degli interessi in cartella: dopo un atto che ha già fissato il debito, basta il richiamo per relationem con la quantificazione degli accessori.
Esito: ricorso accolto limitatamente al primo motivo, assorbiti il secondo e il quarto e rigettato il terzo; sentenza cassata sul punto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia-Lecce, in diversa composizione, per il calcolo delle sanzioni in cumulo giuridico con le altre annualità e per le spese.
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