Notifica via PEC di cartelle e avvisi: non serve il deposito del file .eml o .msg previsto per gli atti giudiziari (Cass. civ. n. 28297/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 28297/2025, pubblicata il 24 ottobre 2025 (R.G.N. 18838/2024; camera di consiglio del 23 ottobre 2025; Presidente Andreina Giudicepietro, Relatore Marcello Maria Fracanzani).

Il principio di diritto

Le modalità per dare la prova dell’avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione (la ricevuta di avvenuta consegna in formato .eml o .msg).

Il fatto

Un contribuente impugnava un’intimazione di pagamento e i sette atti presupposti (tre avvisi di accertamento esecutivi e quattro cartelle), deducendo vizi di notifica. Il giudice tributario di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso – relativamente a una cartella e due avvisi – per difetto di prova dell’invio della raccomandata informativa; la decisione era confermata in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi; il contribuente restava intimato.

La motivazione

La Corte accoglie entrambi i motivi. Sul primo, distingue la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) dalla comunicazione di avvenuto deposito (CAD): quando la notifica è eseguita a mezzo posta con consegna a persona diversa dal destinatario (art. 7 l. n. 890/1982), è sufficiente l’invio della raccomandata informativa semplice, operando una presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.; spetta al destinatario provare il mancato recapito. Diverso è il regime della CAD, richiamato da Cass., Sez. Un., n. 10012/2021, che riguarda la notifica al relativamente irreperibile. Sul secondo, la notifica della cartella o dell’avviso è atto stragiudiziale, estraneo alla disciplina delle notifiche processuali (l. n. 53/1994): la prova della notifica via PEC non richiede il deposito del file .eml o .msg previsto per gli atti giudiziari.

Esito: la Corte accoglie il ricorso nei termini di motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

Per il contenzioso tributario, la prova della notifica telematica di cartelle e avvisi non segue le regole degli atti giudiziari: è sufficiente la documentazione della PEC, senza deposito dei file .eml o .msg. Sul fronte della notifica a mezzo posta, la raccomandata informativa (CAN) inviata quando il plico è consegnato a persona diversa dal destinatario non richiede prova di ricezione: opera la presunzione ex art. 1335 c.c., salvo che il destinatario dimostri il mancato recapito.

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