Spese forfettarie del 15% anche all’avvocatura interna degli enti pubblici? La questione va in pubblica udienza (Cass. civ. n. 28316/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Quarta Civile (Lavoro), ordinanza interlocutoria n. 28316/2025 (c.c. 16 settembre 2025, pubbl. 24 ottobre 2025; R.G.N. 26267/2022) — Presidente Lucia Esposito, Relatore Angelo Cerulo

Segnalazione: si tratta di un’ordinanza interlocutoria, che non decide il merito ma rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. La questione è destinata a incidere su un cospicuo numero di controversie.

La questione

Il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso (art. 13, comma 10, l. n. 247/2012; art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014) spetta anche quando la parte vittoriosa è un ente pubblico difeso dalla propria avvocatura interna? Nel caso di specie, la Corte d’appello di Roma aveva riconosciuto all’INPS le spese generali al 15%, «trattandosi di una componente imprescindibile delle spese giudiziali», anche quando la difesa è prestata da avvocati dipendenti dell’ente. La società ricorrente obietta che le spese forfettarie riflettono i costi generali dell’attività degli avvocati del libero foro (studio, personale, utenze, banche dati) e non possono essere riconosciute all’avvocato dell’ente pubblico, che non sopporta alcun costo di gestione dello studio.

Il quadro richiamato dall’ordinanza

La Corte ricorda che il rimborso forfettario copre spese «di norma sostenute durante una causa, la cui dimostrazione è difficile oppure oltremodo gravosa» (Cass. n. 13693/2018) e compete automaticamente al difensore, anche senza allegazione specifica o apposita istanza (Cass. n. 6902/2024). A favore dell’estensione agli enti pubblici milita la recente Cass. n. 16929/2025 (difesa di un’Azienda Sanitaria Provinciale mediante propri funzionari: non vi è ragione per escludere le spese generali dal rimborso). In senso contrario, l’ordinanza richiama le considerazioni della Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana (delib. n. 23/2012): il rimborso presuppone l’onere del mantenimento di una struttura professionale, che per gli avvocati dipendenti pubblici è sopportato dall’amministrazione.

Cosa succede ora

Ritenuto che sulle contrapposte prospettazioni sia «indispensabile adottare un indirizzo univoco e consapevole, destinato a riverberarsi su un cospicuo numero di controversie», la Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, con l’apporto della discussione e della Procura Generale. La decisione che ne seguirà interesserà l’intero contenzioso previdenziale e, più in generale, tutte le liti in cui una pubblica amministrazione sta in giudizio con la propria avvocatura interna.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *