Giurisdizione: il giudicato esplicito del T.A.R. non impugnato prevale, nessun giudicato implicito a favore del giudice ordinario (Cass. SU 8697/2026)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 8697/2026, pubblicata il 7 aprile 2026 (R.G.N. 23135/2024) — camera di consiglio del 25 novembre 2025, Primo Presidente Pasquale D’Ascola, Relatore Giuseppe Grasso.
Il principio di diritto
Qui si è ben lungi dall’ipotesi del giudicato implicito a favore della giurisdizione del giudice ordinario e, anzi, esattamente al contrario, si è in presenza di un chiaro giudicato esplicito che predica la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il fatto
Una banca aveva ottenuto dal gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (istituito dalla l. n. 662/1996) l’ammissione alla garanzia — nel limite del 60% — di due finanziamenti concessi a una società, per complessivi 858.000,00 euro. Il Consiglio di gestione del Fondo dispose poi la revoca/inefficacia delle garanzie, ritenendo che l’impresa beneficiaria, in virtù del collegamento con altra società, non potesse qualificarsi piccola-media impresa. La banca impugnò davanti al T.A.R. Lombardia che, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermò espressamente la giurisdizione amministrativa e nel merito annullò l’atto. Il Consiglio di Stato riformò la sentenza e rigettò il ricorso della banca. La banca ha proposto ricorso per cassazione deducendo che si fosse formato un giudicato implicito sulla giurisdizione ordinaria, violato dal Consiglio di Stato.
La motivazione
Le Sezioni Unite dichiarano il ricorso inammissibile. Il T.A.R., investito dell’eccezione di giurisdizione, con statuizione espressa affermò la giurisdizione del giudice amministrativo, collocando il vizio — l’assenza «ab origine» dei requisiti soggettivi di accesso alla garanzia — nella fase costitutiva del rapporto. Quella statuizione, non impugnata, è divenuta irrevocabile. Non si è dunque in presenza di un giudicato implicito a favore del giudice ordinario, ma, al contrario, di un chiaro giudicato esplicito a favore del giudice amministrativo. La circostanza che il Consiglio di Stato mostri di non condividere il costrutto motivazionale del primo giudice — qualificando il rapporto in termini di diritto soggettivo del garantito — costituisce una mera divergenza d’opinione che non incide sulla stabilizzata giurisdizione amministrativa. La Corte richiama la nozione di giudicato implicito (S.U. n. 28179/2020) per escluderne l’operatività nel caso, e rileva che non sussiste alcuna violazione delle norme processuali attraverso le quali sarebbe emersa l’errata individuazione del giudice dotato di giurisdizione. Resta assorbito il difetto di legittimazione passiva eccepito dal Ministero delle imprese e del made in Italy.
Esito: dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
Chi intende contestare il riparto di giurisdizione deve impugnare tempestivamente la statuizione che la afferma: una pronuncia espressa sulla giurisdizione, non impugnata, cristallizza la questione, e il successivo disaccordo del giudice d’appello sulla qualificazione del rapporto non la riapre. Il giudicato implicito opera a favore della giurisdizione effettivamente esercitata dal giudice che ha deciso, e non può essere invocato per rivendicare a posteriori una giurisdizione diversa. Per le controversie sul Fondo di garanzia PMI resta fermo che la verifica dei requisiti soggettivi di accesso attiene alla fase costitutiva del rapporto ed è stata qui trattata come devoluta al giudice amministrativo.
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