Sgombero permanente e ordinanza sindacale di reiterazione dell’interdizione (TAR Campania n. 4203 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento sindacale che reitera un ordine di sgombero permanente mai revocato, il ricorso proposto dagli occupanti è inammissibile per carenza di interesse, poiché l’interdizione preesistente e non impugnata già preclude il godimento dell’immobile, rendendo l’eventuale annullamento della nuova ordinanza privo di utilità pratica. Nel merito, l’ordinanza contingibile e urgente che, a seguito di una ricognizione attuale della polizia municipale e di una rinnovata emergenza idrogeologica, accerta l’occupazione di un immobile situato in zona viola e riconduce a legalità una situazione abusiva, costituisce esercizio ragionevole del principio di precauzione e non un nuovo autonomo limite, ma atto volto a garantire l’efficacia delle precedenti interdizioni.

Il Fatto

I ricorrenti, occupanti un’abitazione già destinataria di sgombero permanente, hanno impugnato l’ordinanza sindacale n. 219 del 2 dicembre 2022 con cui il sindaco ha disposto l’immediato allontanamento dei soggetti presenti nelle aree e nelle abitazioni oggetto di sgombero, a seguito dell’evento franoso del 2006 in località Monte Vezzi e degli ulteriori eventi franosi che hanno colpito il vicino comune di Casamicciola Terme il 26 novembre 2022.

I ricorrenti hanno dedotto la carenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, il difetto d’istruttoria e di motivazione, per l’assenza di una nuova valutazione tecnica attestante la persistenza del pericolo, e la violazione dei principi di proporzionalità e temporaneità, per l’imposizione di un allontanamento sine die privo di termine finale. Il Comune si è costituito eccependo preliminarmente l’inammissibilità per carenza di interesse, stante il divieto permanente di abitazione stabilito con ordinanze del 2006-2008 mai impugnate.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie l’eccezione preliminare. Sull’immobile pende un divieto di abitazione formalizzato con le ordinanze del 2006 e cristallizzato con l’ordinanza n. 82 del 2 maggio 2008, mai revocato. Nessuna di tali ordinanze è stata impugnata. L’ordinanza gravata, pertanto, si limita a reiterare un’intimazione ormai definitiva, resa necessaria dalla violazione di un preesistente divieto disposto a fronte di pericoli evidenti per l’incolumità pubblica e privata.

Da qui la carenza di interesse dei ricorrenti: l’annullamento del provvedimento impugnato non restituirebbe loro alcuna utilità, poiché l’interdizione preesistente continua comunque a operare. Il ricorso è quindi inammissibile.

Il Collegio esamina comunque il merito, che ritiene infondato. Riconosce che, secondo costante giurisprudenza, le ordinanze contingibili e urgenti devono fondarsi su un’istruttoria tecnica attuale e specifica e avere efficacia limitata nel tempo; richiama in proposito TAR Piemonte, sez. I, 14 marzo 2026, n. 561, Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2026, n. 353 e Cons. Stato, 2 dicembre 2025, n. 9483. L’utilizzo di poteri straordinari per reiterare divieti risalenti, senza nuovi accertamenti sul manufatto specifico, è ritenuto problematico sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità.

Nel caso concreto, tuttavia, l’ordinanza è stata adottata a seguito di una ricognizione condotta dalla polizia municipale, finalizzata a censire gli occupanti nelle zone a rischio viola, rossa, gialla e verde, nel corso della quale è stata accertata l’occupazione di abitazioni soggette a sgombero permanente, tra cui quella dei ricorrenti. Il provvedimento è effetto del Piano speditivo di emergenza e delle verifiche sul campo.

A seguito della frana di Casamicciola del 26 novembre 2022, l’amministrazione aveva il dovere di rivalutare i rischi e di ricondurre a legalità le occupazioni abusive di immobili dichiarati inagibili. L’ordinanza impugnata, quindi, non costituisce un nuovo autonomo provvedimento limitativo, ma un atto volto a garantire l’efficacia delle precedenti interdizioni permanenti in un contesto di rinnovata emergenza. Il ricorso è respinto; le spese del giudizio sono compensate in ragione dell’incidenza della controversia sul diritto all’abitazione dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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