Correzione errore materiale: l’Agenzia del demanio sostituisce l’Agenzia delle dogane (Cass. civ. Sez. 1 n. 17211 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce errore materiale suscettibile di correzione, ai sensi degli artt. 287, 288 e 391-bis cod. proc. civ., la divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale che non riguardi la sostanza della decisione ma si risolva in una fortuita erronea manifestazione del pensiero, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione del provvedimento e percepibile ictu oculi. Nel procedimento di correzione, avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., neppure quando la parte non richiedente si opponga all’istanza; pertanto non può procedersi alla liquidazione delle spese.
Il Fatto
Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia del demanio proponevano ricorso per cassazione avverso una decisione di merito. La Suprema Corte, con sentenza n. 17142/2025, depositata il 25/6/2025, si pronunciava sul ricorso, ma in due punti del testo – a pagina 1, riga 15, e a pagina 29, riga 5 – per un mero refuso, indicava quale parte ricorrente l’“Agenzia delle dogane” in luogo dell’“Agenzia del demanio”.
Il MEF e l’Agenzia del demanio presentavano quindi istanza di correzione di errore materiale ex art. 391-bis cod. proc. civ., chiedendo la rettifica della sentenza nella parte in cui era stato erroneamente indicato il nome di un soggetto diverso da quello che aveva effettivamente proposto il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, riunita in camera di consiglio, ha ritenuto l’istanza fondata. Ha evidenziato che il ricorso era stato presentato dal Ministero dell’economia e delle finanze e dall’Agenzia del demanio, e non dall’Agenzia delle dogane, sicché l’erronea indicazione contenuta nella sentenza costituiva un mero errore di scrittura.
Nel qualificare l’errore, la Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui è correggibile l’errore che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero nella formazione del provvedimento, risolvendosi in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da semplice svista o disattenzione e percepibile ictu oculi.
Quanto alle spese, la Corte ha escluso qualsiasi liquidazione, conformemente all’indirizzo delle Sezioni Unite n. 29432 del 2024. Il procedimento di correzione ha natura sostanzialmente amministrativa e non incide, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo: non è quindi configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica.
In accoglimento dell’istanza, la Corte ha quindi disposto la correzione della sentenza n. 17142/2025, stabilendo che, nei punti in cui si legge “Agenzia delle dogane”, debba intendersi scritto “Agenzia del demanio“, con annotazione del provvedimento sull’originale della sentenza a cura della Cancelleria.
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Nota della Redazione
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