Diniego di accesso carrabile e verificazione tecnica confermata (TAR Sicilia n. 1580 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso carrabile opposto dal gestore stradale per ragioni di sicurezza della circolazione è legittimo quando la pericolosità delle manovre in entrata e in uscita è accertata in giudizio attraverso la verificazione, il cui esito il Collegio può disattendere solo motivando adeguatamente. Il rispetto della distanza minima di 300 metri prevista dall’art. 45, comma 3, d.P.R. n. 495/1992 non sottrae l’ente alla valutazione discrezionale tecnica sulla pericolosità dell’innesto. In presenza di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente che uno solo dei motivi di diniego resista alle censure perché il ricorso sia rigettato. Il principio di collaborazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 non impone all’ente gestore di sostituirsi al proponente nell’individuazione delle modifiche progettuali.

Il Fatto

La ricorrente, impresa attiva nel soccorso stradale e nei trasporti eccezionali, ha impugnato la nota con cui l’ANAS s.p.a. ha respinto la sua istanza di accesso carrabile al KM 9+490 della S.S. n. 640. L’istanza risale al 21.10.2014. Il diniego è stato adottato dopo la sentenza n. 2908/2023 di questa Sezione, che aveva annullato per difetto di motivazione il precedente provvedimento negativo e prescritto all’ente di rideterminarsi previo sopralluogo congiunto.

La ricorrente ha dedotto la nullità per elusione del giudicato e numerosi profili di eccesso di potere, contestando in particolare il riferimento alla pericolosità del nuovo accesso e l’inapplicabilità dell’art. 45 del regolamento esecutivo del codice della strada. Deduce inoltre di avere difficoltà a raggiungere il proprio fondo tramite la strada di servizio collegata alla rotatoria “San Pietro”.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso. Sulla elusione del giudicato rileva che le motivazioni dei due dinieghi non sono sovrapponibili: il primo si fondava solo sulla sufficienza dell’accesso alternativo, mentre il secondo propone una diversa soluzione e soprattutto ritiene pericoloso l’accesso progettato. Il sopralluogo congiunto prescritto è stato effettuato il 31.10.2023. Non vi è quindi violazione del giudicato.

Il punto dirimente è la pericolosità dell’accesso. La verificazione disposta con ordinanza n. 1953 dell’11.6.2024 conferma che il nuovo accesso, così progettato, “renderebbe pericolose le manovre in entrata e uscita dei mezzi, soprattutto di quelli per i trasporti eccezionali”. Il Collegio richiama il principio per cui l’esito della verificazione è autonomamente apprezzabile, salvo motivato dissenso (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7268 del 2024), e non ritiene di discostarsene.

Il verificatore ha inoltre chiarito che il progetto, pur rispettando la distanza minima tra gli assi, non è conforme alle prescrizioni tecniche del codice della strada e va adeguato. Il Collegio osserva che il rispetto della misura di 300 metri non preclude all’ANAS di rigettare l’istanza per ragioni di sicurezza stradale (TAR Sicilia, Sez. II, n. 994 del 2022).

Trattandosi di atto plurimotivato, è sufficiente che un solo motivo resista alle censure (Cons. Stato, Sez. V, n. 1529 del 2022; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1200 del 2022). Le difficoltà di accesso ai mezzi speciali passano quindi in secondo piano.

Quanto alle soluzioni alternative, la proposta dell’ANAS è espressione del principio di collaborazione (art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990), potendo l’ente limitarsi a valutare la rispondenza del progetto alla normativa, essendo onere del proponente individuare le modifiche (TAR Toscana, Sez. IV, n. 1862 del 2025). Una nuova istanza coerente con le indicazioni del verificatore dovrebbe essere presentata e valutata in sede di discrezionalità tecnica. Il ricorso è infondato; spese compensate, con oneri di verificazione a carico della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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