Rimessione in termini e notifica via PEC: la negligenza del difensore non è impedimento assoluto; deposito con ricevute .eml/.msg salvo prova aliunde (Cass. civ. n. 28254/2025)
Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 28254/2025, pubblicata il 24 ottobre 2025 (camera di consiglio del 7 ottobre 2025), R.G.N. 21148/2024. Presidente Alberto Giusti, Relatore Rosario Caiazzo.
Il principio di diritto
La rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c. presuppone che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, avente carattere di impedimento assoluto, il cui accertamento compete al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se non nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; la mancata comunicazione, da parte del difensore, della pubblicazione della sentenza non integra un impedimento assoluto, trattandosi di omissione ascrivibile a negligenza del difensore, rilevante solo nei rapporti con il cliente. L’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato, a pena di nullità e salvo il caso di impossibilità, con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg”, a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile aliunde.
Il fatto
Nell’ambito di un giudizio di separazione personale, il Tribunale pronunciava la separazione e regolava affidamento e mantenimento. La parte proponeva appello, dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Catanzaro perché depositato oltre il termine breve di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (art. 325 c.p.c.), eseguita via posta elettronica certificata all’indirizzo del difensore. L’appellante deduceva di non aver avuto notizia della pubblicazione dal proprio legale e di essersi trovato in una situazione di restrizione personale che ne aveva ostacolato i contatti, chiedendo la rimessione in termini; contestava inoltre la regolarità della notifica per l’asserita mancanza dell’attestazione di conformità. Proponeva ricorso per cassazione con due motivi; resisteva con controricorso la controparte.
La motivazione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. La rimessione in termini richiede una causa non imputabile con carattere di impedimento assoluto: la mancata comunicazione, da parte del difensore, della pubblicazione della sentenza è omissione ascrivibile alla negligenza del legale, rilevante solo nei rapporti interni con il cliente, e non integra impedimento assoluto; né tale carattere assume la situazione di restrizione del ricorrente, data l’accertata possibilità di utilizzare altri mezzi di comunicazione con il difensore, come emerso dallo stesso ricorso. Quanto alla notifica via posta elettronica certificata, la sentenza risultava depositata con le relative ricevute e con l’attestazione di estrazione dal fascicolo telematico; la censura era pertanto inammissibile, perché non coglieva la ratio della decisione.
Esito: la Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, la Corte ha disposto l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione.
Implicazioni pratiche
La pronuncia richiama la soglia rigorosa della rimessione in termini: serve un impedimento assoluto, non una mera difficoltà, e la disattenzione del difensore resta un problema interno al rapporto professionale, non un titolo per riaprire i termini di impugnazione. Sul versante delle notifiche telematiche, chi notifica via posta elettronica certificata deve depositare l’atto con le ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg, salva la prova aliunde della tempestiva consegna: un presidio di regolarità che conviene curare per prevenire eccezioni di nullità.