Conferimento TFR a fondo pensione prima del divorzio esclude ex coniuge (Cass. civ. Sez. I n. 20132 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di divorzio, il disposto dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare di assegno divorzile il diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge, non si applica agli atti di disposizione del TFR consentiti dall’ordinamento, quali i conferimenti in un fondo di previdenza complementare del TFR già maturato, ove siano eseguiti prima della proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le eventuali prestazioni di previdenza complementare successivamente conseguite per effetto di tali conferimenti, in presenza degli altri requisiti di legge, possono invece incidere sulla quantificazione o sulla modifica dell’assegno divorzile.

Il Fatto

Le parti, già coniugate, si separano e il procedimento di divorzio prende avvio con ricorso depositato l’08/05/2018. Il Tribunale di Lodi, con sentenza non definitiva del 06/07/2021, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e fissa l’assegno divorzile a carico dell’ex marito in favore dell’ex moglie in 800,00 euro mensili, revocando l’assegnazione della casa familiare. Rimette sul ruolo la causa per decidere sull’ulteriore richiesta: la condanna dell’ex coniuge al pagamento del 40% del TFR, maturato prima della cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta nel novembre 2020.

Il Tribunale condanna l’ex marito al pagamento di 98.515,00 euro oltre interessi legali. La Corte d’appello di Milano, adita dall’obbligato, riforma la decisione e dichiara la non debenza di quella somma, rilevando che l’ex coniuge aveva conferito l’intero TFR nel Fondo di previdenza complementare Previndai, mutandone la natura da retributiva a previdenziale. L’ex moglie ricorre per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970 e l’abuso del diritto dell’ex coniuge, che avrebbe versato il TFR un mese prima dell’instaurazione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile la doglianza sull’abuso del diritto: la questione, che implica la valutazione di elementi di fatto, non risulta proposta alla Corte territoriale, né la ricorrente ha indicato in quale atto del giudizio di merito l’avrebbe dedotta. Le questioni nuove non possono essere prospettate per la prima volta in sede di legittimità, e i motivi di ricorso devono investire temi già compresi nel thema decidendum del giudizio di appello.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina del TFR e la fattispecie dell’atto di disposizione. Il trattamento di fine rapporto, regolato dall’art. 2120 c.c., ha natura retributiva: costituisce retribuzione differita, credito certo e liquido del lavoratore, la cui esigibilità è determinata dalla cessazione del rapporto. A seguito dell’adesione al fondo, in forza del d.lgs. n. 252 del 2005, il TFR conferito assume natura previdenziale, entra nella posizione individuale e diventa patrimonio separato, esigibile nei confronti del fondo e non più del datore di lavoro. Il conferimento del TFR già maturato è espressamente consentito dalla l. n. 244 del 2007.

L’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, ricorda la Corte, riconosce all’ex coniuge titolare di assegno divorzile una quota dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto è esigibile solo se l’indennità è concretamente percepita, e sorge solo se diviene esigibile al momento della domanda di divorzio o dopo. Il TFR percepito durante la convivenza o la separazione entra nella piena disponibilità del titolare e non genera la quota. La stessa regola vale per anticipazioni e acconti incassati prima della domanda di divorzio: gli importi versati al fondo non sono più dovuti dal datore di lavoro al lavoratore, con effetto analogo a quello dell’anticipazione, perché il versamento estingue il debito.

Nella specie il versamento è anteriore alla proposizione della domanda di divorzio: la stessa ricorrente ha ammesso che il TFR fu versato in unica soluzione nell’aprile 2018, quando i coniugi erano ancora separati. Il ricorso è pertanto respinto. La Corte precisa però che la prestazione di previdenza complementare, una volta erogata, può essere valutata ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, come già avvenuto nel giudizio di appello, ove l’assegno era stato aumentato del 50% proprio in ragione della rendita percepita, e può giustificare una successiva modifica delle condizioni di divorzio. Le spese di lite sono integralmente compensate per l’assenza di significativi precedenti di legittimità sulla questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *