Adozione di un maggiorenne: il dissenso dei figli è vincolante (Corte cost. n. 134/2026)
Con la sentenza n. 134 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’articolo 297, secondo comma, del codice civile. Resta quindi ferma la regola per cui, nell’adozione di una persona maggiorenne, il rifiuto dell’assenso da parte dei figli maggiorenni di chi vuole adottare impedisce l’adozione e non può essere superato dal giudice.
La norma. Per adottare una persona maggiore di età serve l’assenso di più soggetti. Il primo comma dell’articolo 297 richiede l’assenso dei genitori dell’adottando e quello del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati. A questi si aggiungono i figli maggiorenni dell’adottante, per effetto di precedenti decisioni della stessa Corte costituzionale. Il secondo comma prevede che, quando l’assenso è negato, il tribunale possa pronunciare ugualmente l’adozione se ritiene il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando. Questa possibilità però non vale per tutti: sono esclusi il rifiuto dei genitori che esercitano la responsabilità genitoriale e quello del coniuge convivente dell’adottante o dell’adottando. Tra i rifiuti che il giudice non può superare rientra anche quello dei figli maggiorenni dell’adottante.
Il caso. Davanti al Tribunale di Imperia, sezione volontaria giurisdizione, un uomo aveva chiesto di adottare la figlia maggiorenne della moglie, che dal 2022 vive nella stessa casa insieme a lui e al resto della famiglia. Un figlio maggiorenne dell’adottante, che non vive con lui, ha negato l’assenso. In base alla norma quel rifiuto era sufficiente a bloccare l’adozione, senza che il giudice potesse esaminarne le ragioni.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale ha ritenuto irragionevole questa differenza di trattamento. Ha osservato che il rifiuto del coniuge è vincolante solo se il coniuge convive, mentre il rifiuto del figlio maggiorenne è sempre vincolante, anche quando il figlio vive altrove da tempo. Due situazioni simili, dunque, riceverebbero una disciplina diversa. Da qui la questione sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, cioè al principio di eguaglianza.
La risposta della Corte. La Corte ha ricostruito l’evoluzione dell’adozione di maggiorenni, passata da una funzione prevalentemente patrimoniale al riconoscimento giuridico di legami affettivi consolidati. Ha poi spiegato perché il confronto proposto dal giudice non regge. La non convivenza non ha lo stesso significato nel rapporto tra coniugi e nel rapporto tra genitore e figlio adulto. Tra coniugi l’assenza di coabitazione segnala la disgregazione della comunione materiale e spirituale e può preludere alla separazione legale. Tra genitore e figlio maggiorenne, invece, la convivenza non è imposta dalla legge e la sua mancanza non incide sull’esistenza del vincolo di filiazione, che perdura anche quando il concreto legame affettivo si deteriora. Le due situazioni non sono quindi confrontabili e la diversa disciplina non viola l’eguaglianza.
La ragione della regola. La Corte ha anche indicato a cosa serve il carattere vincolante del dissenso. Richiedere l’assenso dei figli maggiorenni e del coniuge convivente risponde all’esigenza di tutelare i rapporti familiari preesistenti, evitando che l’adozione alteri le dinamiche affettive del nucleo familiare d’origine minando la concordia e la coesione. Il legislatore, in altri termini, ha dato la precedenza alla stabilità della famiglia già esistente rispetto alla formalizzazione di un nuovo legame.
Cosa cambia in pratica. Nulla cambia rispetto a prima, ma la regola esce confermata e conviene conoscerla in anticipo. Chi intende adottare una persona maggiorenne, per esempio il figlio o la figlia del proprio coniuge, deve ottenere l’assenso dei propri figli maggiorenni. Quell’assenso serve anche se i figli abitano altrove e anche se i rapporti con loro sono distanti o interrotti. Se l’assenso viene negato, il tribunale non può pronunciare l’adozione e non può valutare se il rifiuto sia giustificato. È diverso il caso del coniuge non convivente: lì il giudice può superare il rifiuto quando lo ritiene ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando. Una modifica di questo assetto può venire soltanto dal legislatore.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/134