Vittime del terrorismo e collocamento obbligatorio (l. 407/1998): spetta ai fratelli solo se conviventi e a carico all’epoca dei fatti, con prova per certificazione (Cass. civ. n. 28275/2025)
Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 28275/2025, pubblicata il 24 ottobre 2025 (camera di consiglio del 9 luglio 2025), R.G.N. 9213/2023. Presidente Lina Rubino, Relatore Roberto Simone.
Il principio di diritto
In base all’art. 1, comma secondo, della legge n. 407 del 1998, il beneficio del collocamento obbligatorio in favore dei fratelli delle vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata spetta solo a coloro che fossero conviventi e a carico del defunto all’epoca dei fatti; la prova dell’essere persona a carico deve essere resa mediante certificazione o dichiarazione sostitutiva, e la condizione di convivenza con il defunto, per i fratelli e le sorelle, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza (art. 13, comma 3, d.p.r. n. 510 del 1999).
Il fatto
Il fratello di una persona deceduta in un attentato terroristico agiva per il riconoscimento del diritto al collocamento obbligatorio ex art. 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello di L’Aquila, su appello del Ministero dell’Interno e della Prefettura di L’Aquila, riformava la decisione e rigettava la domanda, escludendo il requisito della convivenza a carico della sorella al momento del decesso, anche in ragione del fatto che quest’ultima viveva stabilmente all’estero per motivi di lavoro. Il richiedente ricorreva per cassazione con tre motivi; resistevano con controricorso il Ministero dell’Interno e la Prefettura di L’Aquila.
La motivazione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo (artt. 345 e 115 c.p.c.) è infondato: la posizione dell’amministrazione costituiva una mera difesa sul fatto costitutivo del diritto — la convivenza a carico — e non l’introduzione di un’eccezione nuova; inoltre la non contestazione esime dalla prova, ma non impedisce al giudice di valorizzare le risultanze istruttorie che palesino l’inesistenza del fatto. Il secondo motivo è infondato: il requisito della convivenza a carico va apprezzato secondo l’art. 13, comma 3, del d.p.r. n. 510 del 1999, applicabile anche al collocamento obbligatorio quale beneficio riconducibile al complesso normativo attuato dal regolamento. Il terzo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile: l’endiade “conviventi e a carico” non è scindibile e la prova segue le forme indicate dal regolamento; le censure sulla convivenza “sostanziale” e sul requisito “a carico” non attingevano la ratio decidendi, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del merito.
Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Implicazioni pratiche
Per l’accesso al collocamento obbligatorio dei familiari delle vittime del terrorismo la pronuncia fissa due punti operativi. Il diritto dei fratelli presuppone, congiuntamente, la convivenza e l’essere a carico del defunto all’epoca dei fatti: due requisiti inscindibili. E la prova è vincolata nelle forme — certificazione o dichiarazione sostitutiva per lo stato di persona a carico, certificazione del comune di residenza per la convivenza —, senza spazio per una nozione puramente “sostanziale” svincolata dalla documentazione richiesta dal regolamento.