Processo tributario: è nulla la sentenza d’appello motivata per relationem con mera adesione al primo grado; l’onere di impugnazione ex art. 53 è assolto anche riproponendo le stesse ragioni (Cass. trib. n. 28231/2025)
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 28231/2025, pubblicata il 24 ottobre 2025 (camera di consiglio dell’8 ottobre 2025), R.G.N. 30455/2019. Presidente Andreina Giudicepietro, Relatore Gian Paolo Macagno.
Il principio di diritto
Nel processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto a disattenderle, che si sia limitata a motivare “per relationem” mediante la mera adesione alla sentenza impugnata, così da rendere impossibile l’individuazione del thema decidendum. L’onere di impugnazione specifica di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni, poste a sostegno della legittimità del proprio operato, già dedotte in primo grado.
Il fatto
All’esito di indagini finanziarie, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di un lavoratore autonomo un avviso di accertamento per maggiori Irpef, addizionale, Irap e Iva relative all’anno 2008, oltre interessi e sanzioni. In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Brescia, preso atto di un provvedimento di autotutela dell’Amministrazione, riduceva la pretesa; la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava sia l’appello del contribuente sia quello incidentale dell’Amministrazione. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale con due motivi.
La motivazione
La Corte ha ritenuto fondati il primo motivo del ricorso principale ed entrambi i motivi del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo principale. La sentenza d’appello era affetta da motivazione meramente apparente: la Commissione regionale non aveva preso in considerazione i motivi di appello del contribuente né le deduzioni dell’Agenzia, limitandosi ad aderire alla decisione di primo grado sul rilievo che le parti avevano riproposto le medesime censure senza un’aggressione specifica agli argomenti della sentenza. Tale motivazione, per la sua laconicità, non consentiva di verificare che la condivisione della pronuncia di prime cure fosse frutto dell’esame dei motivi di gravame; inoltre, l’onere di impugnazione specifica ex art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 è assolto anche riproponendo le ragioni già dedotte, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza.
Esito: la Corte accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale, nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia – Sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
La decisione ribadisce due presidi del processo tributario d’appello. Il giudice di secondo grado non può liquidare l’appello con l’adesione formale alla sentenza di primo grado: deve illustrare le critiche dell’appellante e le ragioni per disattenderle, pena la nullità per motivazione apparente. Al tempo stesso, l’onere di specificità dell’appello ex art. 53 è meno rigido rispetto all’art. 342 c.p.c.: riproporre le argomentazioni già svolte è sufficiente quando il dissenso investe l’intera decisione. Un equilibrio che vale tanto per il contribuente quanto per l’ufficio.