Contributo di sbarco: le compagnie di navigazione sono responsabili d’imposta, non agenti contabili; giurisdizione tributaria e niente resa del conto (Cassazione Sezioni Unite 21024/2026)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 21024 del 21 giugno 2026 (R.G.N. 15012/2025) — Primo Presidente Pasquale D’Ascola, Relatore Francesco Federici

Il principio di diritto

In tema di contributo di sbarco (art. 4, comma 3-bis, d.lgs. n. 23/2011), le compagnie di navigazione e i vettori autorizzati, cui la legge affida la riscossione del tributo unitamente al prezzo del biglietto, rivestono la qualifica di responsabile d’imposta e non quella di agente contabile: al momento della raccolta si tratta di denaro privato, di cui il soggetto assume ex lege la responsabilità verso l’erario — rispondendone in proprio in caso di inadempimento del soggetto passivo e salvo diritto di rivalsa — sicché tra amministrazione e intermediario esiste un rapporto di natura esclusivamente tributaria. Ne consegue la giurisdizione del giudice tributario e il difetto di giurisdizione del giudice contabile, con esclusione dell’obbligo di resa del conto giudiziale.

Il fatto

La Procura regionale della Corte dei conti, rilevato che le compagnie di navigazione responsabili della riscossione del contributo di sbarco istituito da un Comune di un’isola minore non avevano presentato i conti giudiziali per le annualità dal 2014 al 2023, chiedeva alla Sezione giurisdizionale l’accertamento di una gestione pubblica implicante l’obbligo di resa del conto. Il giudice contabile, riconosciuta alle compagnie la natura di agente contabile, accoglieva la richiesta e la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania rigettava l’opposizione della società.

La società ricorreva alle Sezioni Unite per motivi attinenti alla giurisdizione, con tre motivi, sostenendo di essere responsabile d’imposta e non agente contabile; resisteva la Procura generale della Corte dei conti.

La motivazione

Respinte le eccezioni preliminari della Procura generale (la difformità del numero di sentenza indicato nella procura si risolve in una svista materiale; la notifica alla Procura generale contabile, oltre che a quella regionale, non determina inammissibilità ed è comunque sanata dalla costituzione con controricorso), le Sezioni Unite accolgono nel merito.

La disciplina del contributo di sbarco (comma 3-bis dell’art. 4 d.lgs. n. 23/2011) è nella sostanza sovrapponibile a quella dell’imposta di soggiorno (comma 1-ter), su cui le stesse Sezioni Unite si sono pronunciate con la n. 1527/2026: il riconoscimento ex lege della qualifica di responsabile d’imposta, con diritto di rivalsa, ha “sterilizzato” il maneggio di denaro pubblico e il connesso obbligo del conto, spostando il rapporto su un piano esclusivamente tributario. Il responsabile d’imposta è tenuto al versamento a prescindere dall’effettivo pagamento del soggetto passivo, presenta dichiarazioni periodiche ed è soggetto alle sanzioni tributarie di cui al d.lgs. n. 471/1997.

Il denaro raccolto, al momento della riscossione, è denaro privato che diventa pubblico solo quando entra nelle casse dell’ente, sicché la finalità pubblica delle somme non basta a qualificare l’operatore come agente contabile: tra amministrazione e intermediario esiste solo un rapporto tributario. Poiché il contributo di sbarco è un tributo che i Comuni delle isole minori possono istituire in alternativa all’imposta di soggiorno, valgono le medesime conclusioni. Sussiste quindi la giurisdizione del giudice tributario e il difetto di quella del giudice contabile; il ricorso è accolto, senza pronuncia sulle spese, avendo il Procuratore generale contabile natura di parte in senso solo formale.

Implicazioni pratiche

Chi, come le compagnie di navigazione, riscuote per legge un tributo locale — contributo di sbarco o imposta di soggiorno — unitamente al corrispettivo del servizio non è un agente contabile e non deve rendere il conto giudiziale alla Corte dei conti: è un responsabile d’imposta, con rapporto puramente tributario verso l’ente impositore. Le controversie su questi tributi appartengono al giudice tributario, e l’eventuale omesso o parziale versamento segue le regole e le sanzioni tributarie, non quelle contabili. La pronuncia allinea il contributo di sbarco all’imposta di soggiorno e sottrae questi operatori alla giurisdizione contabile e all’obbligo di resa del conto.

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