Requisiti di capacità economica e PEF nelle concessioni di sosta (TAR Campania n. 3917 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle concessioni di servizi, la stazione appaltante può richiedere un fatturato globale per servizi analoghi pari al valore stimato della concessione, purché non superi il doppio del valore medesimo ai sensi dell’art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36/2023. La previsione non è sproporzionata quando il valore stimato sia determinato in modo ragionevole e il requisito sia correlato alle peculiarità del servizio. Le stime economiche contenute nel piano economico-finanziario costituiscono espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabili dal giudice amministrativo solo per manifesta irragionevolezza o errore macroscopico. Il canone e la base d’asta, determinati in proporzione al valore stimato della concessione, non sono autonomamente illegittimi se le relative previsioni economiche sono attendibili.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore uscente del servizio di sosta a pagamento nel territorio comunale fino al 30 giugno 2026, impugna il bando di gara per l’affidamento sessennale della concessione relativa alla gestione delle aree di sosta a pagamento e senza custodia, unitamente agli atti presupposti e consequenziali.
La ricorrente deduce due motivi: la sproporzione del requisito di fatturato rispetto al reale valore della concessione e l’erronea determinazione delle previsioni economico-finanziarie del P.E.F., con conseguente illegittimità del canone annuo e della base d’asta. Il Comune resistente eccepisce la tardività del ricorso e la carenza di interesse, contestando nel merito le censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso, in disparte ogni questione sull’eccepita irricevibilità e inammissibilità. Sul primo motivo, il Tribunale rileva che il bando richiede un fatturato globale pari al valore della concessione, meglio precisato nel disciplinare come maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque, con almeno un servizio svolto in una città con popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti.
Tale previsione è conforme all’art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, che consente di richiedere un fatturato non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto. Nella specie, l’importo richiesto coincide esattamente con il valore stimato per l’intera durata sessennale, restando entro i limiti normativi. È inconferente il richiamo alla sproporzione rispetto alle capacità di un’azienda che gestisce servizi analoghi, considerate le peculiarità del servizio, comprensivo della sosta a pagamento nel parcheggio di Piazzale Aldo Moro e connotato da un alto profilo tecnologico, con installazione di sensori wireless sui singoli stalli.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui alle amministrazioni è garantita un’ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti di partecipazione, purché correlati a circostanze giustificate (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 8429 del 30.10.2025). I concorrenti possono inoltre partecipare in forma aggregata per soddisfare i requisiti della lex specialis.
Sul secondo motivo, il Tribunale osserva che il P.E.F. ha carattere meramente estimativo e non vincolante, finalizzato a delineare un quadro di riferimento generale. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5196 del 13.06.2025), si afferma che nelle concessioni il PEF, qualora previsto dal bando, ha un ruolo funzionale alle caratteristiche del rapporto concessorio, senza che si pretenda una totale esaustività di rappresentazione dei singoli oneri. La valutazione della stazione appaltante costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza.
Nel caso concreto, i calcoli della ricorrente si risolvono in valutazioni di parte opinabili e basate su scenari ipotetici, mentre il Comune ha dimostrato, anche con la relazione integrativa, la coerenza delle stime. Da ciò consegue la legittimità del canone annuo, pari al 15% dell’incasso annuo stimato al netto dell’IVA, e della base d’asta. La censura sulla gestione del parcheggio custodito è inammissibile per carenza di interesse, non essendo la previsione impeditiva della partecipazione, e comunque infondata. Le spese sono compensate per la complessità e novità delle questioni.
Nota della Redazione
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