Accesso difensivo e diniego per mancato reperimento dei documenti (TAR Campania n. 2784 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso ai documenti amministrativi fondato su una generica dichiarazione di mancato reperimento degli atti è illegittimo. La pubblica amministrazione ha l’onere di dimostrare, con un’attestazione formale e circostanziata, di aver esperito ogni possibile ricerca e di indicare le ragioni specifiche dell’impossibilità di reperire i documenti, non essendo sufficiente una mera dichiarazione di indisponibilità. Nei casi di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, l’amministrazione detentrice e il giudice amministrativo adito ex art. 116 cod. proc. amm. non devono svolgere alcuna valutazione anticipata sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive. La legittimazione passiva all’ostensione spetta all’amministrazione che ha formato o detiene stabilmente l’atto, non all’ente titolare della competenza attuale sul bene.
Il Fatto
La controversia riguarda il diniego opposto dalla Città Metropolitana di Napoli a una istanza di accesso avente a oggetto la documentazione tecnica e amministrativa relativa alla progettazione, realizzazione e collaudo di una rotatoria stradale sulla S.P. n. 1 Circumvallazione Esterna di Napoli.
La vicenda origina da un sinistro stradale con esiti mortali, verificatosi in prossimità della rotatoria nel maggio 2024, a seguito del quale la Procura ha avviato un procedimento penale. Il ricorrente, in proprio e con l’assistenza di un legale, ha presentato in data 11.12.2025 una seconda e più ampia istanza di accesso, motivata da ragioni difensive e sostenuta dalla propria iscrizione nel registro degli indagati. Formatosi il silenzio-diniego, ha impugnato tale inerzia davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio disattende l’eccezione di inammissibilità per asserita duplicazione dei giudizi. Il primo ricorso, relativo a un diniego espresso su una richiesta circoscritta, e quello odierno, concernente un silenzio-diniego su un’istanza successiva, più ampia e dettagliata, non sono sovrapponibili: diversità di petitum e di causa petendi escludono la paventata duplicazione.
Nel merito, il ricorso è fondato. La difesa dell’amministrazione incentrata sulla carenza di legittimazione passiva è inconferente. Il successivo trasferimento della proprietà della strada al Comune non esime l’ente che ha approvato la convenzione, vigilato sull’esecuzione dei lavori e formato la documentazione. La titolarità dell’obbligo di ostensione spetta a chi ha formato o detiene stabilmente i documenti, non a chi ha la competenza attuale sul bene.
Quanto alla motivazione di mancato reperimento, il diniego è palesemente illegittimo. La giurisprudenza richiamata è costante: non basta una generica dichiarazione di indisponibilità degli atti. L’amministrazione deve rilasciare una vera e propria attestazione, assumendosene la responsabilità, che chiarisca se i documenti non esistono, sono andati smarriti o non sono stati trovati, specificando le ricerche eseguite e le ragioni concrete del mancato reperimento.
Il Collegio valorizza infine la natura rafforzata dell’accesso difensivo. Il ricorrente ha dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla necessità di approntare una difesa efficace nel procedimento penale. Il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive è di palese evidenza. Pertanto, il silenzio serbato costituisce una grave violazione dei principi di trasparenza e del diritto di difesa. Ne segue l’accoglimento, con condanna dell’amministrazione all’esibizione integrale e, in caso di oggettiva impossibilità, alla dettagliata relazione sulle ricerche svolte.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.