Termine di impugnazione invariato per il ricorrente estero (TAR Lazio n. 8185 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per la notificazione del ricorso giurisdizionale amministrativo è aumentato di trenta o novanta giorni, ai sensi dell’art. 41, comma 5, c.p.a., esclusivamente quando il soggetto destinatario della notifica risieda all’estero. Il prolungamento non opera qualora a risiedere fuori dall’Europa sia il soggetto notificante, atteso che la parte pubblica ha per definizione sede in Italia e nessuna esigenza di ricerca o di adempimenti impone di differire il termine di impugnazione. La diversa interpretazione determinerebbe un indebito vantaggio per il ricorrente e una grave incertezza sui termini di consolidamento degli atti amministrativi. La rimessione in termini per errore scusabile, istituto di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, non può essere accordata in assenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, essendo onere della parte allegarne e comprovarne i presupposti.
Il Fatto
Un cittadino camerunense richiedeva il visto d’ingresso in Italia per motivi di tirocinio formativo. L’Ambasciata d’Italia a Yaoundè rigettava l’istanza con provvedimento del 20.10.2025, consegnato a mani al richiedente in pari data. Avverso tale diniego, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, notificando l’atto alla parte pubblica solo il 17.03.2026.
Il ricorrente sosteneva la tempestività dell’impugnazione invocando il prolungamento del termine di cui all’art. 41, comma 5, c.p.a., in ragione della propria residenza fuori dall’Europa, e chiedeva comunque la rimessione in termini per errore scusabile, rappresentando le difficoltà connesse alla legalizzazione della procura presso l’autorità consolare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato che il ricorso, notificato il 17.03.2026 avverso un provvedimento consegnato il 20.10.2025, risultava proposto ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a., e ha quindi definito la controversia in forma semplificata, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. a), e 60 c.p.a.
La Sezione ha disatteso il richiamo all’art. 41, comma 5, c.p.a., chiarendo che la norma, nel prolungare il termine di trenta o novanta giorni per la notificazione, risponde alla finalità di consentire il compimento delle ricerche e degli adempimenti imposti per effettuare una notificazione all’estero. Tale esigenza ricorre esclusivamente quando il destinatario della notifica risieda fuori dall’Italia, non già quando il soggetto notificante operi dall’estero, dovendo la notifica avvenire comunque in Italia nei confronti della Pubblica Amministrazione, che ha per definizione sede nel territorio nazionale. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nei riguardi della parte pubblica, il termine di impugnazione non può subire allungamenti di sorta per la evidente carenza di scopo del prolungamento.
Quanto all’istanza di rimessione in termini per errore scusabile, il TAR ne ha escluso la ricorrenza, qualificando l’istituto come eccezionale e di stretta interpretazione, in deroga al principio di perentorietà dei termini di impugnazione. Il Collegio ha osservato che la richiesta di appuntamento per la legalizzazione della procura era stata inoltrata solo trentacinque giorni dopo la notifica del diniego e che l’attestazione di autenticità della firma era stata apposta in data successiva alla scadenza del termine decadenziale, senza che risultasse provato alcun oggettivo impedimento di fatto o grave incertezza interpretativa tale da giustificare la deroga.
La sentenza ha pertanto dichiarato il ricorso irricevibile per tardività della notificazione, compensando integralmente le spese di lite in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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