Accesso agli atti e interesse strumentale alla tutela del trattamento pensionistico (TAR Puglia n. 942 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio in materia di accesso agli atti, ancorché proposto avverso il provvedimento di diniego, ha natura di giudizio sul rapporto, avente ad oggetto la verifica della spettanza del diritto all’accesso, indipendentemente dalla correttezza delle ragioni addotte dall’amministrazione. L’interesse all’ostensione deve essere diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, e sussiste quando la documentazione sia funzionale alla tutela giudiziale di una pretesa pensionistica. Il diniego di accesso non può essere motivato con mere ragioni di natura procedurale o informatica, non riconducibili alle fattispecie escluse dall’art. 24 della legge n. 241/1990. La mancata ottemperanza all’ordine istruttorio del giudice costituisce argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. La domanda risarcitoria correlata alla mancata ostensione deve essere respinta in assenza di allegazione e quantificazione del danno.
Il Fatto
Il ricorrente, invalido civile, impugnava il diniego opposto dall’INPS all’istanza di accesso presentata in data 11.4.2026, con la quale aveva richiesto copia della domanda di aggravamento presentata il 10.11.2023 e trasmessa da ENAC, funzionale al ripristino della pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 della legge n. 118/1971, degradata in pensione di invalidità all’esito della revisione del requisito sanitario. Chiedeva, altresì, la condanna dell’Istituto al risarcimento del danno per il negato accesso. L’INPS, ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rammentato che il giudizio in materia di accesso mira ad accertare la sussistenza del titolo all’ostensione nella situazione dedotta, potendo il giudice ordinare l’esibizione dei documenti solo ove ne ricorrano i presupposti. Ha quindi richiamato i principi generali in materia di accesso “strumentale” di cui all’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, ispirato alla logica del “need to know” per la tutela di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata.
Applicando tali coordinate al caso di specie, il Tribunale ha ritenuto l’istanza di accesso specifica e sufficientemente motivata ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990, essendo il documento richiesto funzionale a sostenere una pretesa giudiziale volta al riconoscimento di un diverso trattamento pensionistico. Ha quindi escluso che le motivazioni addotte dall’INPS nel diniego, relative alla presunta mancanza di procura e alla mancata generazione del file PDF per ragioni informatiche, potessero essere sussunte nelle fattispecie esclutive di cui all’art. 24 della legge n. 241/1990.
Il Collegio ha inoltre valorizzato l’inerzia dell’Istituto, che non si era costituito e non aveva ottemperato all’ordinanza istruttoria n. 880 del 12.6.2026, quale argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Ha pertanto accolto la domanda di accesso, annullando il diniego e ordinando all’INPS di consentire l’accesso alla documentazione richiesta nel termine di trenta giorni, con nomina del Prefetto di Lecce quale commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Ha invece respinto la domanda risarcitoria per l’assoluta genericità della deduzione e la mancata quantificazione del danno. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Istituto, con pagamento in favore dell’Erario stante l’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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