Disciplinare magistrati: l’errore tecnico-giuridico sorretto da motivazione analitica non è negligenza inescusabile (Cass. civ. Sez. Un. n. 28369/2025)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 28369/2025 (ud. 23/09/2025, dep. 27/10/2025; R.G.N. 6026/2025) — Presidente Antonio Manna, Relatore Annalisa Di Paolantonio. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

L’insindacabilità in ambito disciplinare dei provvedimenti giurisdizionali (art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109/2006) esclude che la semplice inesattezza tecnico-giuridica possa, di per sé sola, configurare l’illecito del magistrato: l’errore deve essere grave e idoneo a rivelare ignoranza e negligenza inescusabili, e dall’area della responsabilità è escluso tutto ciò che sia giuridicamente opinabile. Nemmeno soluzioni discutibili o in contrasto con orientamenti consolidati danno luogo a responsabilità ove dal provvedimento emerga un percorso argomentativo giuridicamente accettabile, restando attratte nell’illecito solo le decisioni che contengano una «violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma applicata» o sconfinino nel provvedimento abnorme o nel diritto libero (Cass. S.U. n. 11747/2019; S.U. n. 33328/2018).

Il fatto

La Sezione Disciplinare del CSM infliggeva a una giudice di tribunale la sanzione della censura per l’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 109/2006: in un procedimento cautelare, con decreto inaudita altera parte poi confermato da ordinanza, la magistrata aveva sospeso il provvedimento con cui l’Ordine degli Psicologi vietava a un’iscritta non vaccinata l’esercizio della professione (art. 4 d.l. n. 44/2021), sulla base — secondo l’incolpazione — di valutazioni personali su efficacia, sicurezza e natura sperimentale dei vaccini, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Per l’accesso in tribunale senza certificazione verde (capo a, art. 9-sexies d.l. n. 52/2021) la Sezione aveva invece riconosciuto l’illecito speciale applicando l’esimente della scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis; erano state escluse le fattispecie di cui alle lett. l) e ff). La magistrata ricorreva alle Sezioni Unite con cinque motivi.

La motivazione

Le Sezioni Unite dichiarano anzitutto inammissibili le censure che sollecitano un giudizio sull’attendibilità degli studi scientifici in materia vaccinale: l’addebito non attiene al merito del giudizio medico-scientifico ma alle modalità di esercizio della giurisdizione, e il sindacato di legittimità sulla motivazione disciplinare è limitato a effettività, logicità e non contraddittorietà (art. 606, lett. e, c.p.p.; Cass. S.U. n. 24631/2020; S.U. n. 27012/2022).

Nel merito, i primi tre motivi sono fondati. Non è ravvisabile la contestata violazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c.: i provvedimenti cautelari non si fondavano su «fatti notori», bensì su considerazioni tecnico-scientifiche, e la Corte da tempo distingue il fatto notorio — che attiene ai fatti storici — dalle cognizioni tecniche, rispetto alle quali il giudice, peritus peritorum, può non disporre CTU e ricorrere a conoscenze specialistiche proprie, purché assolva l’obbligo motivazionale (Cass. n. 14759/2007; n. 30733/2017; n. 33154/2019; n. 13038/2024). Nella specie l’ordinanza si basava su studi per lo più prodotti dalla parte, richiamati anche in altre decisioni di merito, e non validamente contrastati dall’Ordine convenuto. La decisione di disapplicare l’obbligo vaccinale si è rivelata non conforme a diritto alla luce degli orientamenti successivi (Corte cost. nn. 14, 15, 156, 185 e 186 del 2023; Cass. nn. 31216/2024, 1881/2025 e 9243/2025; Corte di Giustizia UE 12 giugno 2025, C-219/24), ma si tratta di un errore tecnico-giuridico argomentato, che avrebbe giustificato l’impugnazione del provvedimento, non la responsabilità disciplinare: la motivazione analitica e dettagliata lo mantiene entro il giuridicamente opinabile, coperto dalla clausola di salvaguardia.

Infondati invece il quarto e il quinto motivo, sull’illecito da accesso senza green pass: si tratta di illecito formale e di pericolo astratto, integrato dalla sola condotta di accesso all’ufficio giudiziario, senza necessità di pericolo concreto (Cass. S.U. n. 31692/2023); la normativa emergenziale ha superato il vaglio costituzionale ed eurounitario (Corte cost. n. 185/2023; CGUE C-219/24 e C-765/21) e il regolamento UE 2021/953 consente il trattamento dei dati per la verifica delle certificazioni. Corretta anche l’applicazione dell’esimente ex art. 3-bis (Cass. S.U. n. 21368/2023; n. 24048/2023). La Corte accoglie quindi i primi tre motivi, cassa la sentenza in relazione ad essi e, decidendo nel merito senza rinvio, assolve la magistrata dall’incolpazione di cui al capo c); spese compensate.

Implicazioni pratiche

La sentenza traccia con nettezza il confine del sindacato disciplinare sull’attività giurisdizionale: ciò che conta non è la correttezza del risultato ma la riconoscibilità di un autentico percorso interpretativo, e una motivazione analitica — anche se aderisce a un orientamento minoritario poi smentito — sposta l’errore sul terreno dei mezzi di impugnazione, non della responsabilità del giudice. Per chi assiste magistrati incolpati, il punto di attacco è la distinzione tra fatto notorio e cognizioni tecniche ex art. 115 c.p.c. e la verifica che l’incolpazione non trasformi in illecito una scelta valutativa motivata. Resta fermo, sul versante opposto, il rigore sugli illeciti formali di pericolo astratto, dove l’assenza di danno concreto rileva solo ai fini dell’esimente della scarsa rilevanza.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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