Concordato in continuità̀: la verifica del valore di liquidazione è controllo di legalità sostanziale già̀ in ammissione (Cass. 22960/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 22960/2026, data di pubblicazione 9 luglio 2026 (R.G.N. 26000/2025) – Presidente Massimo Ferro, Relatore Alessandro Farolfi.

Il principio di diritto

Nel concordato preventivo in continuità, la verifica di ammissibilità cui è chiamato il tribunale secondo un criterio di legalità sostanziale riguarda anche la modalità di determinazione del valore di liquidazione, di cui all’art. 87, comma 1, lett. c) del CCII, la cui corretta individuazione assolve sia all’essenziale funzione informativa ai fini del consapevole esercizio del voto, che a parametro di legittimità della proposta nell’ipotesi in cui la stessa preveda un soddisfacimento dei creditori attraverso il meccanismo della relative priority rule (RPR). Ne consegue che, nel caso di continuità indiretta, fondata sull’offerta di acquisto dell’azienda da parte di un terzo, risulta illegittimo e non in linea con detta modalità di determinazione escludere dal valore di liquidazione l’entità economica di tale offerta, assumendo quale parametro alternativo una stima inferiore, fondata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni aziendali, che proprio l’offerta, vieppiù ove validata dal già espletato procedimento competitivo, fa divenire incongruo valore di riferimento concreto.

Il fatto

Una s.r.l. presentava una proposta di concordato preventivo in continuità indiretta, fondata sull’offerta di acquisto dell’azienda a un prezzo superiore alla stima del medesimo compendio in uno scenario di liquidazione atomistica. Il Tribunale di Vicenza dichiarava inammissibile la proposta; la Corte d’Appello di Venezia, in sede di reclamo ex art. 47, comma 5, CCII, confermava la decisione.

La società ricorreva per cassazione con due motivi, sostenendo che la verifica del valore di liquidazione di cui all’art. 87 CCII spetti alla fase di omologazione e non a quella di ammissione, e che, in presenza di un’offerta di acquisto validata da procedura competitiva, fosse erroneo includerla nella determinazione del valore di liquidazione escludendo il cosiddetto plusvalore concordatario.

La motivazione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile: il provvedimento che conferma la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato senza dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale, pur avendo carattere definitivo, non ha natura decisoria, non risolvendo una controversia tra parti contrapposte né incidendo su diritti soggettivi con efficacia di giudicato; non è dunque impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. Inammissibile è anche il controricorso del Commissario giudiziale, ausiliario del giudice privo di autonoma legittimazione a impugnare o resistere.

Per la rilevanza nomofilattica della questione, e su conforme richiesta del Procuratore generale, la Corte formula comunque il principio di diritto ex art. 363 c.p.c. La verifica di ammissibilità rimessa al tribunale ex art. 47, comma 1, lett. b), CCII non si arresta alla mera ritualità formale, ma si estende a uno scrutinio di legalità sostanziale di ampiezza pari a quella richiesta per l’omologazione. In tale ambito rientra la corretta determinazione del valore di liquidazione ex art. 87, comma 1, lett. c), CCII, che assolve una funzione informativa per il voto dei creditori e opera come parametro di legittimità della proposta che distribuisca l’attivo secondo la relative priority rule. Nella continuità indiretta fondata su un’offerta di acquisto – tanto più se validata da un procedimento competitivo – è illegittimo escludere tale offerta dal valore di liquidazione per assumere una stima inferiore basata sulla disgregazione atomistica dell’azienda, poiché la comparazione con l’alternativa liquidatoria è concreta e non astratta, e anche il curatore potrebbe giovarsi di quel maggior valore.

Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso, senza pronuncia sulle spese, e formula il principio di diritto ex art. 363 c.p.c. nell’interesse della legge.

Implicazioni pratiche

Nel concordato preventivo in continuità il controllo di ammissibilità del tribunale è sostanziale, non meramente formale, e anticipa già in fase di ammissione la verifica di legittimità tipica dell’omologazione. Chi costruisce il piano deve determinare il valore di liquidazione in modo coerente con la realtà della proposta: quando la continuità è indiretta e poggia su un’offerta di acquisto già validata da una gara competitiva, quel prezzo entra nel valore di liquidazione di riferimento, e un plusvalore concordatario solo apparente – costruito sottostimando l’azienda – non regge il vaglio di ammissibilità.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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