Trasferimento di sede farmaceutica fuori perimetro: necessaria istruttoria sull’inidoneità dei locali (TAR Campania n. 3156 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento di una farmacia al di fuori del perimetro della sede assegnata, ai sensi dell’art. 22, comma 4, l.r. Campania n. 13/1985, presuppone comprovati eccezionali motivi di necessità o urgenza, il cui accertamento non può esaurirsi nell’acquisizione delle relazioni prodotte dall’istante. L’amministrazione regionale deve svolgere un’istruttoria terza e imparziale, con sopralluoghi e approfondimenti tecnici, sulla effettiva inidoneità dei locali in uso e sull’impossibilità o difficoltà di reperire immobili idonei nel perimetro originario. Il parere della ASL intervenuto dopo l’adozione dell’autorizzazione non sana il difetto di istruttoria, non potendo essere stato conosciuto dall’organo che ha emanato il provvedimento. L’annullamento comporta la riedizione del potere autorizzatorio.

Il Fatto

La ricorrente gestisce una farmacia titolare di una sede della pianta organica comunale, ubicata nel capoluogo campano, a poche centinaia di metri dai locali verso cui una società controinteressata ha chiesto di trasferire la propria sede farmaceutica. Il trasferimento è stato richiesto in deroga, per asserita insalubrità dei locali in uso e per l’indisponibilità di immobili idonei nell’area assegnata.

Dopo una prima diffida e un’istanza di accesso, e dopo che il Comune aveva dapprima espresso parere favorevole e poi revocato la propria attestazione, la Regione ha emanato il decreto dirigenziale che ha autorizzato il trasferimento. La ricorrente ha impugnato quel provvedimento e, con motivi aggiunti, anche la successiva nota regionale, deducendo l’insussistenza dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione e lo sviamento di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, respingendola. Il titolare di una sede farmaceutica vicina è portatore di una posizione differenziata rispetto alla generalità dei consociati e ha un interesse diretto e attuale a che la collocazione dei concorrenti rispetti la pianificazione e i limiti legali di distanza, non vedendo compresso il proprio bacino di utenza. Viene richiamato il precedente TAR Venezia, sez. III, n. 974 dell’11.07.2012 e la pronuncia TAR Campania – Napoli, sez. V, n. 869 del 13.02.2017.

Nel merito è accolto il quarto motivo. La norma di riferimento è l’art. 22, comma 4, l.r. n. 13/1985, come ripristinato dall’art. 16, comma 2, l.r. n. 13/2025: il trasferimento fuori dal perimetro o a distanza inferiore a 200 metri richiede casi di necessità o urgenza per comprovati eccezionali motivi, previo parere del Comune e dell’Ordine provinciale dei farmacisti.

Il provvedimento impugnato si limita a richiamare una relazione tecnica asseverata sull’inidoneità dei locali e una relazione di ricerca immobiliare con esito negativo, reputandole idonee ed esaustive. Secondo il Collegio, la Regione non ha svolto un’istruttoria sufficiente: ha preso atto delle relazioni di parte senza sopralluoghi volti a verificare lo stato effettivo dei locali e senza acquisire un approfondito parere tecnico da altra amministrazione dotata delle competenze necessarie. Il riferimento è all’orientamento di TAR Campania – Napoli, sez. IX, n. 5492/2025, che richiede un accertamento terzo e imparziale sulla impossibilità o difficoltà di reperimento dei locali.

Nemmeno la nota della ASL, emessa in data 05.09.2025, colma la lacuna. Essa prospetta pericoli solo eventuali, condizionati al perdurare o all’aggravarsi dei fenomeni, senza indagare la possibilità di rimediarvi; ed è comunque successiva all’autorizzazione del 30.07.2025, che non poteva tenerne conto. Il provvedimento è quindi annullato, con assorbimento delle altre censure e necessità di riedizione del potere autorizzatorio all’esito di un’istruttoria approfondita. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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