Esclusione per prodotto non conforme e equivalenza non provata in gara (TAR Campania n. 3158 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando la lex specialis fissa le caratteristiche tecniche minime del prodotto richiesto in modo analitico e inequivoco, l’offerta di un bene privo di tali requisiti integra un aliud pro alio e giustifica l’esclusione dalla gara, anche in assenza di espressa comminatoria. Grava sull’offerente l’onere di dimostrare l’equivalenza funzionale del prodotto proposto, non potendo questi integrarla ex post, neppure in sede giudiziale. Alla stazione appaltante è precluso supplire al difetto di conformità con una motivazione postuma che invochi il principio di equivalenza senza una valutazione esplicita e adeguatamente istruttoria. Il principio dell’autovincolo impedisce all’amministrazione di derogare alla disciplina che essa stessa si è data, non potendo il favor partecipationis prevalere sulla par condicio.

Il Fatto

Una società ha partecipato alla procedura aperta indetta da una azienda sanitaria locale per la fornitura di dispositivi medici per osteosintesi, suddivisa in più lotti. L’aggiudicazione, con deliberazione n. 1663 dell’11.09.2025, collocava la ricorrente al quarto posto nel lotto di interesse, preceduta da due concorrenti.

Dopo l’accesso agli atti, la ricorrente ha contestato l’ammissione di entrambe le controinteressate: l’una per aver offerto un prodotto privo del sistema di guida esterno con centramento magnetico o navigato richiesto; l’altra per aver presentato un’offerta economica ambigua e non univoca. Avverso i successivi verbali di riesame del 25.11.2025 e del 21.01.2026 la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, chiedendo lo scorrimento della graduatoria e, in via subordinata, il risarcimento per equivalente, oltre alla dichiarazione di inefficacia del contratto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente le censure sulla conformità del prodotto offerto da una controinteressata. Premesso che l’erronea denominazione del dispositivo nel ricorso introduttivo costituisce un mero errore materiale, il Tribunale rileva che non è contestato — nemmeno dalla controinteressata, non costituitasi — che il prodotto proposto fosse privo di un sistema di guida esterno avanzato con centramento magnetico o navigazione computer-assistita e che il bloccaggio distale avvenisse con tecnica classica mediante amplificatore di brillanza.

La difesa della stazione appaltante si fonda sul verbale del 21.01.2026, ove si afferma che il dispositivo sarebbe dotato di “sistema navigato”. Tale asserzione, osserva il Collegio, non trova riscontro nella documentazione tecnica prodotta, che richiama per ben undici volte l’amplificatore di brillanza senza alcun riferimento a un sistema navigato. Quanto al principio di equivalenza invocato dalla Commissione, il Tribunale ne rileva la portata limitata: l’equivalenza sarebbe stata riferita al rapporto tra sistema magnetico e sistema navigato, non già tra prodotto offerto e prodotto richiesto.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui è a carico dell’offerente l’onere di indicare l’equivalenza funzionale in sede di gara, senza possibilità di integrare l’offerta ex post. In applicazione del principio dell’autovincolo, confermato dalla giurisprudenza amministrativa, alla stazione appaltante non è consentito derogare alla disciplina che essa stessa si è data, né il favor partecipationis può prevalere sulla par condicio.

Il rigido automatismo espulsivo per difformità opera quando le specifiche tecniche consentono di ricostruire con esattezza il bene richiesto e di fissarne in modo analitico le caratteristiche obbligatorie. Nel caso concreto, le prescrizioni di gara — finalizzate ad assicurare la massima precisione negli interventi di osteosintesi — possiedono tale carattere, e l’amministrazione non ha compiuto una valutazione esplicita e sufficientemente motivata dell’equivalenza.

Ne consegue l’accoglimento della censura e la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove stipulato, con effetto ex nunc ai sensi dell’art. 122 c.p.a. Sono invece infondate le doglianze sull’offerta dell’altra controinteressata: la busta economica indica in modo univoco un prezzo unitario di € 1.300,00, sicché le affermazioni del verbale sulla variabilità dei punteggi si riferiscono alle diverse tipologie dei lotti considerati e non all’ambiguità dell’offerta. Le spese processuali sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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