Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella carta docente (TAR Lombardia n. 596 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., presuppone un titolo avente efficacia di giudicato e non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che la misura del credito discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, sicché i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificare l’esatta misura del capitale e degli interessi quanto a misura e decorrenza. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorso per ottemperanza è accolto e all’Ente è assegnato un termine per il pagamento, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La richiesta di somma per violazione o ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va respinta quando la misura appare manifestamente iniqua e sproporzionata.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1918/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, la somma di euro 500,00 all’anno, oltre spese legali distratte ai difensori antistatari.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa, così la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare la conformazione al giudicato per complessivi euro 1.000,00, di fissare la somma per ogni violazione o ritardo, di nominare un commissario ad acta e di condannare l’Ente alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo con valore di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il ricorso va dunque accolto.
Il Tribunale precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto: la sua funzione è solo di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui l’affermazione che l’entità delle somme calcolate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge.
Il Collegio accerta il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme, prima dell’azione per il recupero coattivo.
In accoglimento, il TAR dichiara l’inottemperanza e assegna all’Ente sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti eventualmente effettuati. I conteggi degli interessi legali e di mora sono ritenuti vincolanti solo nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ. Sono invece escluse le somme richieste per violazione o ritardo, perché la misura appare manifestamente iniqua e sproporzionata.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Nessun compenso è dovuto al commissario, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali. L’Amministrazione è condannata alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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