Improcedibilità del ricorso per ottemperanza per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 12807 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di cancellazione del ricorso presentata dalla parte ricorrente, con cui si dichiara che il giudizio è stato incardinato erroneamente quale “duplicato” di altro ricorso avente ad oggetto la medesima sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, ben può essere qualificata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., quale sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione. Costituisce, pertanto, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per l’ottemperanza quando la parte, con atto univoco successivo alla proposizione del ricorso, manifesti la volontà di abbandonare il giudizio per coltivarne esclusivamente un altro. La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 8083/2025, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attivare a suo favore la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’importo di euro 500,00.
Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di stile. Successivamente, la ricorrente formulava istanza di cancellazione del ricorso, rappresentando che si trattava di un “duplicato” imputabile a un malfunzionamento che aveva comportato un doppio deposito del medesimo ricorso, registrato con due diversi numeri di registro generale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente qualificato l’istanza di cancellazione presentata dalla ricorrente. Tale istanza, con cui la parte dichiarava di voler abbandonare il giudizio per coltivare esclusivamente l’altro ricorso avente ad oggetto la medesima sentenza, è stata considerata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., quale sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione.
Il Collegio ha richiamato il principio per cui, a mente delle indicazioni dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e altresì dal comportamento della parte, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso. In tal senso depone il precedente del TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 3548/2021.
La dichiarazione della ricorrente di voler abbandonare il giudizio erroneamente incardinato come “doppione” di altro ricorso avente ad oggetto la medesima sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è stata ritenuta atto univoco idoneo a evidenziare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Il Collegio ha, conseguentemente, dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della definizione in rito del giudizio.
Nota della Redazione
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