Tremonti Ambiente e II Conto energia: il limite del 20% si calcola sul costo dell’investimento, ma l’incertezza normativa esclude le sanzioni (Cass. civ. n. 28391/2025)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 28391/2025 (c.c. 8 ottobre 2025, pubbl. 27 ottobre 2025; R.G.N. 11128/2021) — Presidente Roberta Crucitti, Relatore Marcello Maria Fracanzani
Il principio di diritto
«In coerenza con il diritto dell’Unione Europea che dà prevalenza alla concorrenza ed al mercato, imponendo un’interpretazione restrittiva nella concessione di aiuti di Stato, la cumulabilità della disciplina della tariffa incentivante di cui all’art. 9 d.m. MISE 19 febbraio 2007, come interpretato dall’art. 19 d.m. MISE 5 luglio 2012, con l’agevolazione di cui all’art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000, deve intendersi limitata al 20% della detassazione sul costo dell’investimento e non sulla diminuzione di imposta».
«In tema di sanzioni amministrative, sussiste l’oggettiva incertezza normativa, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, con riguardo alla detassazione ambientale di cui all’art. 6, commi 13-19, della l. n. 388/2000 (c.d. Tremonti Ambiente), anche in rapporto alla sua cumulabilità con gli incentivi di cui alla tariffa agevolante ai sensi del d.m. MISE 19 febbraio 2007 (c.d. II conto energia)».
Il fatto
Una s.r.l., piccola-media impresa, aveva acquistato nel 2010 un impianto fotovoltaico fruendo della tariffa incentivante del II Conto energia (d.m. MISE 19 febbraio 2007). Chiarita dal d.m. MISE 5 luglio 2012 la cumulabilità con la detassazione degli investimenti ambientali ex art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000, la contribuente optava per la dichiarazione integrativa per esporre il proprio credito d’imposta. L’Agenzia delle Entrate, dopo verifica sulla variazione in diminuzione esposta per il 2010 e sulle annualità successive interessate dal riporto delle perdite, emetteva riprese a tassazione. In primo grado i ricorsi riuniti erano rigettati salvo che per le sanzioni; gli appelli di entrambe le parti erano respinti. La società ricorreva con due motivi (difetto di giurisdizione del giudice tributario; criterio di calcolo del limite di cumulo); l’Agenzia proponeva ricorso incidentale sulle sanzioni.
La motivazione
Sulla giurisdizione: l’attività di controllo sulla spettanza dell’agevolazione ex l. n. 388/2000 spetta all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 300/1999 (Cass. n. 37152/2022); l’avviso di accertamento è atto impositivo tributario, dotato di efficacia autoritativa, devoluto alla giurisdizione del giudice tributario, a differenza dell’ipotesi — decisa da Cass. S.U. n. 25479/2021 — del provvedimento generale attuativo dell’art. 36 d.l. n. 124/2019, rimesso al giudice amministrativo.
Sul limite di cumulo: l’art. 9 del d.m. 19 febbraio 2007 esclude le tariffe incentivanti per gli impianti che abbiano ricevuto incentivi pubblici «eccedenti il 20% del costo dell’investimento», e l’art. 19 del d.m. 5 luglio 2012 estende il limite del 20% all’agevolazione Tremonti Ambiente. Il limite va riferito alla detassazione sul costo dell’investimento, non al risparmio d’imposta: la tesi contraria contrasta con i canoni di stretta interpretazione delle norme tributarie eccezionali (art. 14 preleggi, non artt. 1362 ss. c.c.) e con il regolamento CE n. 800/2008, che individua l’aiuto di Stato al lordo. Tra più opzioni ermeneutiche è conforme al diritto unionale quella che non amplia artificiosamente gli aiuti di Stato.
Sulle sanzioni: la complessità della disciplina sulla cumulabilità — la stessa che rende emendabile la dichiarazione per obiettiva incertezza (Cass. n. 40862/2021) — integra l’incertezza normativa oggettiva ex art. 10 l. n. 212/2000 e art. 8 d.lgs. n. 546/1992, da riferirsi al giudice quale unico soggetto cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Cass. n. 22244/2024; Cass. n. 3108/2019). Il ricorso incidentale dell’Agenzia è quindi respinto.
Implicazioni pratiche
Doppio rigetto e spese compensate per reciproca soccombenza. Per le imprese energetiche il messaggio è duplice: nel merito, il cumulo tra tariffa incentivante del II Conto energia e Tremonti Ambiente incontra il tetto del 20% calcolato sulla detassazione riferita al costo dell’investimento — criterio meno favorevole di quello del risparmio d’imposta —; sul versante sanzionatorio, però, l’obiettiva incertezza della disciplina esonera il contribuente dalle sanzioni. Chi ha contenziosi pendenti su queste agevolazioni può invocare l’esimente anche quando la pretesa impositiva regga nel merito.
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