Silenzio-inadempimento della P.A. e obbligo di concludere il procedimento (TAR Campania n. 3088 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione è illegittimo tutte le volte in cui essa non concluda il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di legge. L’azione avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., è ammissibile anche quando l’amministrazione abbia adottato un atto infraprocedimentale o soprassessorio: tale atto non costituisce provvedimento terminativo e integra un rinvio sine die, in violazione dell’obbligo di provvedere sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990. Presupposto della condanna è la perdurante inerzia al momento della pronuncia; l’adozione di un provvedimento esplicito rende il ricorso inammissibile o improcedibile per carenza di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un immobile adibito a sala ricevimenti nel Comune di Casoria, ha presentato al Comune istanza di autorizzazione al mantenimento delle insegne di esercizio installate in adiacenza alla facciata del locale. L’istanza, corredata di elaborato grafico, relazione tecnica asseverata, documentazione fotografica, dichiarazione di idoneità statica e dichiarazione antimafia, è stata assunta al protocollo il 29 aprile 2025.
Trascorso il termine di legge senza alcun riscontro, la società ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la declaratoria dell’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso avverso il silenzio. La funzione dell’azione ex art. 117 c.p.a. è quella di ottenere l’accertamento dell’obbligo della pubblica amministrazione di provvedere sull’istanza del privato adottando una decisione espressa; ne consegue che solo la determinazione idonea a concludere il procedimento vale a interrompere l’inerzia.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui presupposto della condanna per il silenzio è che al momento della pronuncia perduri l’inerzia dell’amministrazione e non sia venuto meno l’interesse ad agire. Il provvedimento esplicito rende il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse, se anteriore al ricorso, o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se intervenuto nel corso del giudizio.
Permanente, invece, la situazione di inerzia colpevole quando l’amministrazione non concluda il procedimento nel termine di riferimento, oppure adotti un atto infraprocedimentale o soprassessorio. Quest’ultimo non dà vita a un autentico provvedimento ultimativo, ma a un rinvio sine die. Su questa base il Collegio richiama i precedenti citati, tra cui Cons. Stato Sez. IV n. 8349 del 2019 e TAR Lazio n. 13695 del 2020.
Ne deriva la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Casoria e l’obbligo di pronunciarsi con provvedimento espresso sull’istanza protocollata. Il termine è fissato, ex art. 117, comma 2, cod. proc. amm., in trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia è nominato fin d’ora commissario ad acta il preposto alla Direzione dell’Area Pianificazione Strategica della Città Metropolitana di Napoli.
Le spese seguono la soccombenza. Il Collegio dispone, inoltre, la comunicazione della decisione, una volta passata in giudicato, alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241/1990.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.