Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per la Carta del docente (TAR Basilicata n. 303 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., va dichiarata quando la pretesa azionata con il ricorso per l’esecuzione del giudicato risulti interamente soddisfatta dall’Amministrazione dopo la proposizione del ricorso. Il pagamento del credito intervenuto successivamente alla notifica del ricorso non determina l’infondatezza della domanda, ma rende inutile il proseguimento del giudizio, con conseguente obbligo per l’Amministrazione soccombente di rifondere le spese processuali, pur potendosi tenere conto del comportamento di ravvedimento operoso nella liquidazione.
Il Fatto
Una docente, in forza della sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Potenza che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta Elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, aveva proposto ricorso per l’ottemperanza avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il giudicato imponeva all’Amministrazione il pagamento della somma annuale di € 500,00 per ciascun anno, per un totale di € 2.000,00, oltre spese processuali.
L’Amministrazione si era costituita in giudizio eccependo la cessazione della materia del contendere, avendo accreditato il credito sul borsellino elettronico della ricorrente. La difesa della docente, in camera di consiglio, aveva precisato che la somma era stata effettivamente corrisposta, ma solo in data successiva alla proposizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha escluso che il ricorso potesse essere respinto, osservando che il credito, oggetto della controversia, era stato soddisfatto il 9.3.2026, quindi due giorni dopo la proposizione del ricorso, depositato il 7.3.2026. Poiché il pagamento era avvenuto in corso di causa e non prima dell’instaurazione del giudizio, la pretesa azionata dalla ricorrente doveva considerarsi integralmente soddisfatta solo in un momento successivo alla domanda.
In applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, trattandosi di evenienza in cui il giudice non deve pronunciare nel merito perché la res controversa è venuta meno. Tale istituto, nel giudizio di ottemperanza, ricorre quando l’Amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato, riconoscendo il credito del ricorrente.
Sul fronte delle spese di lite, il TAR ha affermato che l’Amministrazione, risultando soccombente, va condannata al pagamento delle spese del giudizio, pur potendosi valorizzare, nella quantificazione, il comportamento di ravvedimento operoso. Il Collegio ha quindi liquidato le spese in € 800,00 in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato, richiamando sul punto un orientamento costante della giurisprudenza del TAR Basilicata.
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Nota della Redazione
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