Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Campania n. 3097 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, fissando un termine per l’adempimento. La richiesta di condanna alla penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., va accolta quando l’inerzia non è giustificata. Nei giudizi di pagamento di somme di denaro la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e non è manifestamente iniqua se stabilita nella misura degli interessi legali. In caso di ulteriore inerzia si nomina un commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 4104/2025 del 26 maggio 2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a pagarle la somma di euro 2.500 mediante buono elettronico, oltre spese di giudizio. La sentenza non è stata eseguita.

Con ricorso notificato e depositato il 5 dicembre 2025, la ricorrente ha domandato l’ordine di esecuzione con fissazione di un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. L’amministrazione, costituitasi senza dedurre elementi ostativi, non ha fornito alcuna giustificazione dell’inerzia. Ne è derivato l’ordine di eseguire il giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il giudice ha poi esaminato la domanda di penalità di mora. L’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente al giudice di fissare su richiesta di parte la somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato.

La stessa disposizione, nei giudizi di pagamento di somme di denaro, àncora la decorrenza della penalità alla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e chiarisce che essa non è manifestamente iniqua se pari agli interessi legali. Su questa base l’amministrazione è stata condannata al pagamento di una somma pari agli interessi legali sull’importo dovuto, dalla comunicazione della sentenza fino all’effettivo adempimento.

Quanto alla fase successiva, in caso di persistente inerzia il Collegio ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario, per il compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, seguono la soccombenza con distrazione al difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *