Regressione tariffaria e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Campania n. 3025 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie in materia di regressione tariffaria nei rapporti tra ASL e strutture private accreditate rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quando abbiano ad oggetto soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione. Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sono riservate, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., le sole controversie che investano l’esercizio del potere di programmazione sanitaria, la determinazione dei tetti di spesa o la loro rettifica. Ove le censure attengano alle modalità e ai tempi di applicazione della regressione, il giudice ordinario può direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito, mentre il provvedimento amministrativo a monte viene in rilievo come mero fatto.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un centro di radiologia accreditato con il servizio sanitario nazionale, ha impugnato la deliberazione con cui la ASL Napoli 3 Sud ha definito la regressione tariffaria unica per l’anno 2021, quantificando il fatturato liquidabile in misura inferiore a quello prodotto e trasmesso e indicando la parte non liquidabile. Con successivi motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione agli atti di rettifica e integrazione e, poi, alla nota con cui l’azienda sanitaria ha chiuso il procedimento di recupero delle somme.

La resistente ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Nel corso del giudizio la ricorrente ha aderito a tale eccezione, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione formatosi successivamente alla proposizione del ricorso, e ha chiesto la compensazione delle spese in ragione della novità dell’indirizzo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal riparto di giurisdizione delineato dall’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e ricostruisce l’orientamento della giurisprudenza di legittimità. I rapporti tra aziende sanitarie e strutture private accreditate conservano natura di concessione di pubblico servizio; restano però soggette al giudice ordinario le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, caratterizzate da un contenuto meramente patrimoniale e schematizzabili secondo il binomio obbligo-pretesa.

Il discrimine è tra il binomio potere-interesse, che attrae la controversia nella giurisdizione amministrativa, e il binomio obbligo-pretesa, che la devolve al giudice ordinario. Appartengono alla giurisdizione esclusiva amministrativa le questioni relative alla determinazione del tetto di spesa, alla rettifica della capacità operativa o alla suddivisione della spesa tra attività assistenziali, perché inerenti all’esercizio del potere di programmazione sanitaria.

Nel caso esaminato, il Collegio rileva che le censure non investono i provvedimenti a monte che hanno deciso la regressione e stabilito i criteri di calcolo, ma contestano soltanto il come e il quando della regressione stessa. L’azienda sanitaria non agisce nell’esercizio di poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che incidono sull’entità del corrispettivo spettante sulla base di meccanismi previsti nel contratto, giusta mere operazioni di calcolo. Significativa è la deduzione della violazione del principio di affidamento, tipica dei rapporti contrattuali.

Gli stessi atti di recupero delle somme sono qualificati come atti privatistici, con cui l’amministrazione manifesta la volontà di recuperare quanto ritiene dovuto, senza espressione di potere autoritativo. Il Collegio dichiara pertanto il difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. La circostanza che il ricorso sia stato depositato prima della citata ordinanza delle Sezioni Unite giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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