Le misure premiali non recepite non derogano alle distanze del PRG (TAR Abruzzo n. 396 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina premiale regionale in materia di ampliamenti volumetrici con deroghe alle distanze, quando è formulata come mera facoltà per i Comuni, non è direttamente applicabile in assenza della deliberazione consiliare di recepimento: il mancato esercizio della facoltà lascia in vigore le NTA del PRG, che restano l’unico parametro per l’attività edilizia. L’intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento fuori sagoma non è qualificabile come nuova costruzione, con rinvio alla relativa disciplina in materia di distanze, solo se l’aumento volumetrico è espressamente previsto dalla legge o dagli strumenti urbanistici come misura incentivante. L’art. 5, comma 9, del d.l. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011, ammette ampliamenti nella misura massima del 20% del volume preesistente fintanto che le Regioni non abbiano legiferato in materia.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile in zona B4 del PRG del Comune di Roccaraso, chiedeva il permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico fuori sagoma, pari al 65% del volume preesistente, e con distanze dai confini inferiori a quelle prescritte dalle NTA del PRG ma conformi agli standard del d.m. n. 1444/1968. Il Comune negava l’assenso, qualificando l’intervento come nuova costruzione e ritenendo inapplicabile la l.r. Abruzzo n. 49/2012, mai recepita dall’ente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso. Sulla dedotta carenza istruttoria, il Collegio ha ritenuto che il Comune avesse motivatamente replicato alle osservazioni della ricorrente, escludendo l’esistenza di un’antinomia tra fonti di diverso rango e individuando nelle NTA l’unica disciplina applicabile.
Nel merito, la sentenza chiarisce che l’art. 1, comma 2, della l.r. n. 49/2012 attribuisce ai Comuni una mera facoltà di avvalersi delle misure incentivanti, non un obbligo. Il mancato esercizio di tale scelta discrezionale comporta la vigenza del regime previgente. Tale lettura è ritenuta l’unica compatibile con la potestà regolamentare comunale in materia edilizia, desumibile dagli artt. 117 e 118 Cost. e attuata dall’art. 2, comma 4, d.P.R. n. 380/2001.
La sentenza esclude che l’art. 1, comma 271, legge n. 190/2014, secondo cui le agevolazioni dell’art. 5 del d.l. n. 70/2011 prevalgono sulle norme di PRG, possa fondare la tesi della ricorrente: la deroga riguarda solo le misure incentivanti tassativamente elencate dal comma 9 (volumetria aggiuntiva, delocalizzazione, mutamento di destinazione d’uso e modifiche della sagoma), tra le quali non rientrano le distanze dal confine o tra edifici.
Richiamato il quadro normativo nazionale, il Collegio ha ricordato che la demolizione e ricostruzione con ampliamenti fuori sagoma è ristrutturazione edilizia solo se l’aumento è previsto da legge o strumenti urbanistici come misura incentivante, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. n. 380/2001. Nel caso di specie l’ampliamento del 65% non trovava titolo né nella legge regionale non recepita, né nelle NTA, né nell’art. 5 del d.l. n. 70/2011, che fissa il tetto massimo del 20%, né nell’art. 17 della l.r. n. 58/2023, meramente ricognitivo della normativa statale.
L’intervento è stato pertanto ricondotto alla categoria residuale della nuova costruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. n. 380/2001, con applicazione integrale delle distanze fissate dall’art. 6.4.2 delle NTA del PRG. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo e il ricorso respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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