Difetto di giurisdizione sulle note di credito ASL per risonanza magnetica (TAR Campania n. 3023 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, nelle controversie in materia di pubblici servizi, si individua ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Quando è contestata l’effettiva debenza dei corrispettivi, senza che ciò coinvolga la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione, la controversia ha ad oggetto diritti soggettivi di credito e appartiene al giudice ordinario. Nel rapporto tra azienda sanitaria e struttura privata accreditata la richiesta di emissione di una nota di credito, fondata sulla sola contestazione della rimborsabilità delle prestazioni rese, configura un contegno contrattuale su un piano paritario, non l’esercizio di un potere autoritativo. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata, in possesso di autorizzazione all’installazione e all’uso di un tomografo per risonanza magnetica di potenza inferiore a 0,5 Tesla, eroga prestazioni sull’apparato muscolo-scheletrico con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. L’azienda sanitaria locale, con nota del gennaio 2023, nega la rimborsabilità delle prestazioni dei mesi di settembre e ottobre 2022 e chiede l’emissione di una nota di credito per poco più di tremila euro.

La struttura impugna la nota davanti al TAR Campania, contestando l’illegittimità della richiesta: l’apparecchiatura, autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 542/1994, sarebbe idonea a eseguire scansioni su tutti i distretti corporei. L’amministrazione si costituisce e difende il proprio operato, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 3140/2017 e un verbale del Tavolo Tecnico del 16.10.2020, dai quali desume che le apparecchiature sotto 0,5 Tesla possano erogare solo prestazioni articolari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio, con ordinanza collegiale n. 2492/2026, il possibile difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.. La ricorrente replica sostenendo che l’atto impugnato non sarebbe un mero atto di adempimento patrimoniale, ma espressione del potere di controllo e vigilanza sul rapporto di accreditamento.

Il Tribunale non condivide questa lettura. Il petitum sostanziale non attiene all’esercizio di un potere autoritativo, ma a un contegno contrattuale rispetto al quale l’azienda sanitaria si determina su un piano paritario. Richiamando l’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., il Collegio esclude che la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sul punto i precedenti citati sono convergenti. Il Consiglio di Stato, sez. III, n. 1839 del 2019, afferma la giurisdizione del giudice ordinario quando viene in rilievo non l’esistenza o il contenuto della concessione, ma solo l’effettiva debenza dei corrispettivi, secondo un rapporto paritario di contenuto meramente patrimoniale. La Cassazione, Sezioni Unite, n. 22094 del 2015 ha del pari devoluto al giudice ordinario le controversie sulla cosiddetta regressione tariffaria tra aziende sanitarie e strutture accreditate, laddove il giudice ordinario può direttamente accertare le singole voci costitutive del credito.

Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la propria sentenza n. 3813 del 2025, resa in un giudizio sovrapponibile instaurato dalla stessa ricorrente per note di credito di un diverso periodo, non ravvisando ragioni per discostarsene. Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda e possibilità di riproposizione, nei termini di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a., innanzi al giudice indicato entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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