La sanatoria tacita non sana l’abuso: rileva solo l’accoglimento espresso dell’istanza di conformità (TAR Lombardia n. 3221 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, in caso di mancata risposta dell’amministrazione, si forma un provvedimento tacito di rigetto che l’interessato ha l’onere di impugnare nei termini di legge. Il mancato pagamento dell’oblazione è irrilevante ai fini della formazione del titolo, essendo decisiva l’assenza di un atto espresso di accoglimento. Il certificato di agibilità non certifica la conformità urbanistico-edilizia e non può sostituire il titolo sanante, né costituisce principio di prova dello stato legittimo quando i titoli abilitativi esistono e sono disponibili. La realizzazione di sottotetti abitabili che determina aumento volumetrico costituisce variazione essenziale, ex art. 32, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, e non variazione parziale, con conseguente applicazione della sanzione demolitoria e non della fiscalizzazione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ordinato la rimessione in pristino di due unità immobiliari, per la creazione di sottotetti abitabili comportanti incremento volumetrico e la realizzazione di pareti finestrate in violazione delle distanze ex art. 9 d.m. n. 1444/1968. L’abuso veniva qualificato come variazione essenziale rispetto ai permessi di costruire originari. La società sosteneva che le opere fossero state sanate da un’istanza di accertamento di conformità presentata nel 2006 e dal rilascio del certificato di agibilità, invocando l’applicazione delle disposizioni agevolative di cui agli artt. 9-bis e 34-ter d.P.R. n. 380/2001.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, non essendo contestato che all’istanza di accertamento di conformità del 2006 non fosse seguito un atto di accoglimento, su di essa si era formato un provvedimento tacito di rigetto non impugnato dalla ricorrente. Ha quindi ribadito che il certificato di agibilità svolge la diversa funzione di garantire l’idoneità all’uso della costruzione e non certifica la conformità alle norme urbanistico-edilizie, sicché non costituisce ostacolo alla repressione degli abusi.
Il Tribunale ha poi escluso l’applicabilità dell’art. 9-bis, comma 1-bis, ultimo periodo, d.P.R. n. 380/2001, norma finalizzata a determinare lo stato legittimo solo in caso di incertezza per indisponibilità dei titoli: nel caso di specie, i permessi di costruire esistevano e la ricorrente li aveva violati. Parimenti inapplicabile è risultato l’art. 34-ter, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, che equipara alle tolleranze costruttive gli interventi in parziale difformità con certificato di agibilità, atteso che i sottotetti abitabili avevano determinato un aumento significativo di volumetria, integrando una variazione essenziale ex art. 32, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, cui consegue la sanzione demolitoria e non la fiscalizzazione ex art. 34.
Quanto alle censure sulla valutazione parcellizzata dell’abuso, il Collegio ha richiamato il consolidato principio per cui la qualificazione degli interventi va compiuta in un’ottica complessiva e globale, non atomistica. La realizzazione delle finestre non previste in progetto e la diversa collocazione dei muri interni hanno concorso alla creazione dei sottotetti abitabili, configurando elementi di un unico abuso qualificabile come variazione essenziale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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