Assegno per il nucleo familiare alla nonna che mantiene il nipote: la vivenza a carico può essere provata per presunzioni (Cass. civ. n. 28627/2025)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 28627/2025 (c.c. 25/09/2025, dep. 29/10/2025; R.G.N. 6569/2023) — Presidente Fabrizia Garrì, Relatore Alessandro Gnani.
Il principio di diritto
Il requisito della vivenza a carico, ai fini dell’assegno per il nucleo familiare ex art. 2 d.l. n. 69/1988 (conv. in l. n. 153/1988), non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, ma va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare il mantenimento del minore in via continuativa e in misura quanto meno prevalente. L’accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e la relativa prova, per quanto rigorosa, ben può essere data a mezzo di presunzioni, non essendovi alcuna limitazione legale sul punto.
Il fatto
La Corte d’appello di Lecce confermava la pronuncia che aveva riconosciuto alla nonna di un minore, con lui convivente e unica a provvedere al suo mantenimento — non essendone in grado né la madre né il padre — il diritto all’assegno per il nucleo familiare. L’INPS ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 2 d.l. n. 69/1988 e dell’art. 2697 c.c. per il mancato accertamento rigoroso del requisito della vivenza a carico.
La motivazione
La Corte richiama i propri precedenti sul rigore che assiste il requisito della vivenza a carico (Cass. n. 15041/2024; n. 9237/2018) e rileva che, nella specie, l’accertamento di fatto è stato compiuto: il minore conviveva con la nonna; la nonna percepiva una pensione idonea a garantirne in modo costante e continuativo il mantenimento; la madre non era mai stata percettrice di reddito significativo né era autosufficiente; il padre, pur titolare di un reddito da impiego part-time, da anni si disinteressava del figlio, non conviveva con lui, non lo aveva mai mantenuto e mai aveva chiesto l’assegno per il nucleo familiare.
Da tali elementi — di sicura pregnanza probatoria e non contestati dall’INPS — la Corte territoriale ha correttamente concluso che l’unica persona convivente che da sempre provvede al mantenimento del minore è la nonna; il quadro fattuale è di tale univocità da assolvere il canone probatorio richiesto, ben potendo la prova essere data per presunzioni. Il ricorso è rigettato, senza condanna alle spese essendo la controparte rimasta intimata, con raddoppio del contributo unificato a carico dell’Istituto, ove dovuto.
Implicazioni pratiche
La pronuncia consolida un punto utile nelle cause previdenziali sull’assegno per il nucleo familiare richiesto da un familiare diverso dai genitori: non serve dimostrare una dipendenza economica totale, ma il mantenimento continuativo e prevalente, e lo si può fare con un quadro presuntivo univoco — convivenza, capacità reddituale del richiedente, incapacità o disinteresse documentato dei genitori. Per chi assiste il richiedente, la checklist probatoria emerge direttamente dalla decisione: redditi dei genitori, condizione di non autosufficienza, mancata richiesta dell’assegno da parte loro. Per l’ente, la contestazione generica del rigore probatorio non basta se gli elementi di fatto restano incontestati.
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