L’aliunde perceptum è eccezione in senso lato e non è preclusa in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12062 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento nullo o illegittimo, la deduzione dell’aliunde perceptum non costituisce un’eccezione in senso stretto, ma una semplice difesa volta a ottenere la riduzione del danno risarcibile. Ne consegue che, non operando il regime delle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., il giudice di appello non può dichiararla inammissibile per tardività, ma deve delibarla nel merito, verificando la fondatezza sulla base dei fatti allegati e dimostrati. Qualora i fatti rilevanti siano stati ritualmente allegati e risultino incontroversi o dimostrati, il giudice può trarre d’ufficio tutte le conseguenze utili ai fini della quantificazione del danno, anche nel silenzio della parte interessata.
Il Fatto
La società datrice impugnava la sentenza della Corte d’appello di Roma che, confermando la decisione di primo grado, aveva accertato la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla lavoratrice, condannando la società alla reintegra e al pagamento di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra.
La Corte territoriale aveva condiviso la valutazione di insufficienza di motivazione del recesso e aveva accertato la natura ritorsiva del licenziamento, in connessione con il rifiuto della lavoratrice di addivenire a un accordo conciliativo. La società proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, l’erronea declaratoria di inammissibilità, per tardività, dell’eccezione di aliunde perceptum formulata solo in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 113, 115, 116, 345, 421 e 437 cod. proc. civ. e dell’art. 2 d.lgs. n. 23/2015, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto preclusa l’eccezione in quanto non contenuta nella memoria difensiva di primo grado.
I giudici di legittimità hanno preliminarmente ricordato che la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, essendo la esposizione delle ragioni di diritto a qualificare il contenuto della censura. Nel caso di specie, la parte illustrativa del motivo evidenziava chiaramente l’addebito alla sentenza di avere errato nel ritenere preclusa per tardività l’eccezione formulata in sede di appello.
Nel merito, il Collegio ha dato continuità alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l’aliunde perceptum non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto. Si tratta, piuttosto, di una difesa che attiene alla quantificazione del danno e che, pertanto, può essere esaminata anche d’ufficio dal giudice, qualora i fatti rilevanti siano stati ritualmente allegati e risultino incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti.
Ne consegue, ha precisato la Corte, che il giudice di appello non poteva limitarsi a ritenere preclusa l’eccezione, ma avrebbe dovuto delibarla nel merito, ammettendo, ove necessario, le istanze istruttorie formulate dalla parte e verificando i presupposti per l’eventuale attivazione dei poteri istruttori d’ufficio. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento del secondo, relativo alla mancata ammissione della produzione documentale e della istanza di esibizione degli estratti contributivi.
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Nota della Redazione
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