Spese di lite e soccombenza ridotta: compensazione ammessa, non reciproca soccombenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12508 del 11.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non integra reciproca soccombenza. Questa è configurabile solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte tra le stesse parti o di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi. Ne consegue che la riduzione quantitativa della pretesa non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, ove sussistano gli altri presupposti di cui all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. Il principio di soccombenza resta il criterio ordinario di regolazione delle spese processuali.
Il Fatto
Una società datrice di lavoro era stata condannata in primo grado al pagamento, in favore di un lavoratore, di differenze retributive e accessori, con compensazione parziale delle spese di lite e il residuo posto a carico della società. La domanda originaria, articolata in un unico capo, era stata accolta in misura ridotta rispetto alla pretesa iniziale.
La società propose appello, contestando il regolamento delle spese e invocando la reciproca soccombenza quale giustificazione di una diversa distribuzione. La Corte d’Appello di Milano rigettò l’impugnazione e confermò la decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando carenza di motivazione, violazione del d.m. n. 55/2014 e del principio di soccombenza.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda sulla tesi secondo cui, in caso di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, il giudice sarebbe vincolato a una proporzione esatta e diretta tra la misura della domanda accolta e quella delle spese poste a carico della soccombente. La società deduceva inoltre l’apparenza di motivazione sulla statuizione di “parziale” compensazione e l’omessa valutazione dell’esito di un ricorso per sequestro conservativo, nel quale era risultata vittoriosa.
La Corte ricostruisce anzitutto il percorso dei gradi precedenti: il giudice di primo grado aveva compensato per metà le spese, ponendo il residuo, quantificato in € 4.000,00, a carico della società. La sentenza d’appello, respingendo doglianze identiche a quelle odierne, aveva richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. 3438/2016, Cass. 22781/2015, Cass. 21684/2013) per giustificare la compensazione parziale in presenza di reciproca soccombenza.
La Corte di cassazione, però, rileva che la stessa ricorrente allega una riduzione solo quantitativa della domanda originaria. Su questo punto interviene il recente approdo nomofilattico di Cass. Sez. Un. n. 32062/2022: in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza. Questa è configurabile solo dinanzi a una pluralità di domande contrapposte o al parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi.
Ne deriva che la parte vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese in favore della soccombente. La riduzione della pretesa può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, purché ricorrano gli altri presupposti dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. Poiché nel caso concreto la situazione della società va qualificata come soccombenza “tout court” e non come reciproca soccombenza, la pretesa a una diversa regolazione delle spese risulta priva di fondamento normativo. Tale rilievo assorbe ogni questione relativa all’esito del ricorso per sequestro conservativo.
Il ricorso è quindi rigettato. Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e al raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, nei presupposti processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.