Concordato minore: la proposta deve rispettare le cause legittime di prelazione (artt. 2740-2741 c.c.); la violazione è causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio (Cass. civ. n. 28574/2025)
Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 28574/2025, pubblicata il 28 ottobre 2025 (udienza pubblica del 14 ottobre 2025), R.G.N. 27297/2024. Presidente Massimo Ferro, Relatrice Paola Vella.
Il principio di diritto
La proposta di concordato minore deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 del codice civile nonché la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinati nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell’art. 74, comma 4, CCII; ne consegue che il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d’ufficio e senza dover attendere l’apertura del giudizio di omologazione, in ossequio ai principi di economia dei giudizi e di sollecita definizione delle procedure, a ciò non ostando la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore ai sensi dell’art. 77 CCII.
Il fatto
Un professionista in stato di sovraindebitamento depositava una proposta di concordato minore che prevedeva il pagamento integrale del debito ipotecario e il pagamento nella misura del 5% di tutti gli altri debiti, sia privilegiati (verso i creditori erariali, l’INPS e l’INAIL) sia chirografari, in 60 rate mensili con i redditi futuri. Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la proposta per violazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.) e dell’art. 75 CCII, e per inadeguatezza della relazione attestativa; la Corte d’appello di Roma rigettava il reclamo. Il debitore ricorreva per cassazione con due motivi; l’INPS resisteva con controricorso, mentre gli altri intimati — tra cui l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, Roma Capitale, la Regione Lazio e l’INAIL — non svolgevano difese.
La motivazione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Il “contenuto libero” della proposta di concordato minore (art. 74 CCII, poi ridimensionato dal correttivo del 2024) non si traduce in libertà di trattamento dei creditori: per il rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII alle norme sul concordato preventivo, in quanto compatibili, la proposta deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione (artt. 84 e 112 CCII). Il controllo di legittimità — la cosiddetta fattibilità giuridica — sulla conformità della proposta al paradigma tipico spetta al giudice e può essere esercitato sin dalla fase di ammissione, senza attendere l’omologazione: la violazione dei criteri legali di trattamento dei creditori è causa di inammissibilità della proposta, rilevabile anche d’ufficio, e a ciò non osta la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda (art. 77 CCII), che attiene a un profilo distinto. Il secondo motivo, relativo alla convenienza e alla comparazione con l’alternativa liquidatoria, era inammissibile perché versato nel merito.
Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Implicazioni pratiche
La sentenza chiarisce i confini del concordato minore. Il “contenuto libero” della proposta non consente di parificare creditori privilegiati e chirografari: vanno rispettati gli artt. 2740 e 2741 c.c. e l’ordine delle cause legittime di prelazione, importati dal concordato preventivo tramite l’art. 74, comma 4, CCII. E il giudice controlla la legittimità della proposta sin dall’ammissione, potendo dichiararne l’inammissibilità d’ufficio senza attendere l’omologazione: chi predispone un piano di concordato minore deve quindi curarne fin da subito la conformità alle regole di trattamento dei creditori, distinte dal profilo — riservato ai creditori — della convenienza economica.